Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 465 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia

Sentenze ed atti giudiziari. Chiamata in causa del terzo in ipotesi distinte dall'art. 102 c.p.c. - mancata autorizzazione del giudice alla formulata chiamata. Pagamento del contributo unificato - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La parte chiedeva la restituzione del contributo unificato versato contestualmente al deposito della comparsa, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 183/2011, dopo che il giudice non aveva autorizzato la chiamata in causa del terzo. L'atto di chiamata era stato presentato tempestivamente ed era astrattamente ammissibile, ma il giudice lo aveva respinto per una valutazione discrezionale fondata sull'economia processuale e sulla ragionevole durata del processo. La questione riguardava quindi se il contributo fosse comunque dovuto nonostante la mancata effettiva estensione del giudizio al terzo.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto il diritto alla ripetizione del contributo unificato. Sebbene il versamento fosse stato effettuato secondo la prescrizione normativa, la mancata autorizzazione giudiziale aveva impedito che si realizzasse la fase processuale di estensione del giudizio nei confronti del terzo. Poiché la chiamata non era stata dichiarata inammissibile per un vizio dell'atto, ma era stata esclusa per ragioni discrezionali di economia processuale e durata ragionevole del processo, il contributo è stato ritenuto non dovuto in via definitiva e quindi ripetibile.

Norme richiamate

  • Art. 28 della legge n. 183/2011

    Il versamento del contributo unificato contestuale al deposito della comparsa

    La norma impone il pagamento del contributo unificato per il deposito della comparsa contenente la chiamata in causa del terzo, ma il pagamento può essere ripetuto quando la chiamata, pur tempestiva e astrattamente ammissibile, non viene autorizzata e il giudizio non viene effettivamente esteso al terzo.

  • Art. 102 del codice di procedura civile

    La controversia riguarda ipotesi di chiamata del terzo diverse dal litisconsorzio necessario disciplinato dall'art. 102 c.p.c.; pertanto, l'autorizzazione alla chiamata rientra nella valutazione giudiziale discrezionale.

Massime di principio

  • Il contributo unificato versato per la chiamata di un terzo può essere ripetibile quando la chiamata non viene autorizzata e il processo non viene effettivamente esteso nei confronti del terzo.
  • La ripetizione è particolarmente giustificata se l'atto era tempestivo e astrattamente ammissibile, ma è stato respinto esclusivamente per ragioni di economia processuale o di ragionevole durata del processo.
  • Occorre distinguere tra mancata autorizzazione discrezionale della chiamata e inammissibilità dell'atto per vizi imputabili alla parte: nel secondo caso, la restituzione del contributo potrebbe non essere riconosciuta.
  • Il pagamento iniziale del contributo può essere necessario per il deposito dell'atto, ma non implica necessariamente che l'importo resti definitivamente dovuto se la relativa fase processuale non si realizza.
  • La regola è riferita alle chiamate di terzi diverse dai casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.; nei casi di partecipazione necessaria del terzo, la valutazione deve essere effettuata alla luce della diversa disciplina processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.