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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1962

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1962 della Commissione, del 18 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC relativamente alle norme BCAA 7 e 8 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la fornitura di determinati dati per il monitoraggio e la valutazione da parte degli Stati membri

Normativa europea32024R1962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua due atti di esecuzione della PAC alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in particolare sulle norme BCAA 7 e 8 e sulle deroghe temporanee. Da un lato aggiorna il contenuto minimo dei piani strategici PAC; dall’altro amplia e dettaglia le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione. Sono inoltre previste norme transitorie per l’anno di domanda 2024 e per la continuità dei flussi informativi su alcuni dati relativi alla BCAA 8.

Modifica le regole di presentazione dei piani strategici PAC e di raccolta dati per monitoraggio e valutazione, in relazione alle norme BCAA 7 e 8 e alle deroghe temporanee autorizzabili dagli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della politica agricola comune, con riferimento alla redazione e modifica dei piani strategici della PAC, alla trasmissione di dati alla Commissione e al monitoraggio/valutazione dei relativi interventi. Incide in particolare sui contenuti da inserire nei piani strategici per le norme BCAA 7 e 8, sui flussi informativi tramite i sistemi elettronici della Commissione e sui dati annuali relativi alle deroghe temporanee ai requisiti BCAA e ad alcuni regimi ecologici. Prevede disposizioni transitorie per gli Stati membri che applicano le decisioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468, con effetti specifici già dall’anno di domanda 2024 e con obblighi di comunicazione riferiti anche agli anni di domanda 2023 e 2024 per taluni dati residui. Non disciplina direttamente gli agricoltori, ma riflette obblighi di comunicazione e programmazione in capo alle autorità nazionali competenti.

Modifica della presentazione dei piani strategici PAC e dei flussi informativi su BCAA 7 e 8

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1962 interviene su due atti di esecuzione della PAC per adeguarli alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, che ha inciso sulle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), sulle deroghe temporanee e sui regimi ecologici. L’obiettivo è assicurare che i piani strategici della PAC e i dati trasmessi dagli Stati membri riflettano correttamente le nuove opzioni normative e consentano alla Commissione un monitoraggio coerente e completo.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che le novità riguardano, da un lato, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe temporanee alle BCAA e, dall’altro, la necessità di aggiornare i modelli di comunicazione dei piani strategici e dei dati di monitoraggio. In particolare, la soppressione del primo requisito della BCAA 8 e l’introduzione di nuovi regimi ecologici impongono un allineamento sia della documentazione programmatica sia delle informazioni statistiche da trasmettere alla Commissione.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289: contenuto dei piani strategici

L’articolo 1 aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, che disciplina il contenuto dei piani strategici della PAC e il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.

Per la BCAA 7, i piani strategici devono riportare:

  • una sintesi delle pratiche aziendali, con indicazione delle pratiche di rotazione colturale e la definizione di coltura e coltura secondaria;
  • se del caso, a decorrere dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche aziendali per la diversificazione delle colture;
  • il tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
  • ove lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche, una spiegazione del contributo di tali pratiche alla preservazione del potenziale del suolo e una giustificazione delle scelte effettuate.

Per la BCAA 8, a partire dall’anno di domanda 2025, deve essere indicato:

  • l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati dalla norma sul mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
  • le misure per combattere le specie vegetali invasive, se del caso.

La modifica riflette la riformulazione delle BCAA operata dal regolamento (UE) 2024/1468 e, in particolare, l’eliminazione del primo requisito della BCAA 8.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475: monitoraggio e valutazione

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475, che stabilisce le norme per la valutazione dei piani strategici della PAC e per la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.

Viene anzitutto aggiunta, all’articolo 8, la lettera b bis) relativa ai dati sulle deroghe temporanee autorizzate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115.

È poi introdotto il nuovo articolo 11 bis, che specifica il contenuto dei dati da trasmettere per ciascuna deroga temporanea concessa:

  • norma BCAA e requisito oggetto della deroga;
  • motivi della deroga;
  • modifica della pratica aziendale autorizzata;
  • portata territoriale;
  • superficie interessata, espressa in ettari;
  • numero di agricoltori e altri beneficiari interessati;
  • tipologia degli agricoltori e degli altri beneficiari interessati;
  • durata della deroga.

L’articolo 15 viene integrato con il paragrafo 2 bis, che impone la comunicazione annuale dei dati sulle deroghe temporanee entro il 15 marzo dell’anno N, con riferimento alle deroghe autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025.

L’articolo 16 è inoltre modificato per stabilire che i dati relativi alle lettere a), b), b bis), d) ed e) dell’articolo 8 siano trasmessi tramite il sistema SFC2021, mentre i dati di cui alla lettera c) restano trasmessi attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Per la percentuale di prato permanente e per i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti BCAA, la trasmissione spetta all’organismo pagatore o all’organismo di coordinamento.

Infine, nell’allegato IV sono inseriti due nuovi indicatori:

  • M101: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo;
  • M102: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.

È altresì soppressa la lettera q) della sezione 4 dell’allegato IV.

Disposizioni transitorie

L’articolo 3 disciplina l’applicazione temporale delle nuove regole. Gli Stati membri che adottano una decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 per modificare le norme BCAA 7 o 8 applicano l’articolo 1 del presente regolamento alle modifiche dei propri piani strategici per l’anno di domanda 2024.

Se la decisione riguarda la modifica della BCAA 8 per l’anno di domanda 2024 e lo Stato membro applica uno dei regimi ecologici pertinenti, i dati sui nuovi regimi ecologici devono essere comunicati a decorrere dall’anno di domanda 2024.

Resta inoltre fermo l’obbligo di comunicare i dati di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del contenuto dei piani strategici PAC per BCAA 7 e 8

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Per la BCAA 7 devono figurare una sintesi delle pratiche in azienda con indicazione della rotazione colturale e della definizione di coltura e coltura secondaria; se del caso, dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche per la diversificazione delle colture; il tipo di agricoltori interessati, incluse le esenzioni applicate; e, se lo Stato membro autorizza pratiche rafforzate con leguminose o diversificazione in regioni specifiche, una spiegazione del contributo alla preservazione del potenziale del suolo e una giustificazione delle scelte effettuate. Per la BCAA 8, dall’anno di domanda 2025, devono essere indicati l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati e le misure di contrasto alle specie vegetali invasive, se del caso.

Nuovi dati annuali sulle deroghe temporanee ai requisiti BCAA

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 imponendo agli Stati membri di comunicare alla Commissione dati sulle deroghe temporanee autorizzate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115. Viene inserito un nuovo articolo 11 bis che specifica i dati da fornire per ciascuna deroga: norma BCAA e requisito interessato, motivi, modifica della pratica aziendale autorizzata, portata territoriale, superficie interessata in ettari, numero e tipologia di agricoltori e altri beneficiari coinvolti, durata della deroga.

Termine e canale di trasmissione dei dati sulle deroghe

Gli Stati membri devono comunicare ogni anno i dati di cui sopra entro il 15 marzo dell’anno N, con riferimento alle deroghe autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025. I dati sono trasmessi tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni SFC2021; per la percentuale di prato permanente e i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti BCAA, la trasmissione è effettuata dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.

Informazioni sui regimi ecologici per superfici non produttive e nuovi elementi del paesaggio

Per il monitoraggio e la valutazione dei regimi ecologici di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, vengono introdotti nuovi dati da comunicare in allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475: M101, numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo; e M102, numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. È soppressa la precedente lettera q) della sezione 4 dell’allegato IV.

Disposizioni transitorie per l’anno di domanda 2024

Gli Stati membri che adottano una decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 per modificare le norme BCAA 7 o 8 applicano le nuove regole di presentazione dei piani strategici anche alle modifiche riferite all’anno di domanda 2024. Se la decisione riguarda la BCAA 8 per il 2024 e lo Stato membro applica uno dei regimi ecologici per conformarsi a tale articolo 3, paragrafo 2, deve comunicare i nuovi dati sui regimi ecologici a decorrere dall’anno di domanda 2024. Inoltre, gli Stati membri devono continuare a comunicare i dati di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunemonitoraggio e valutazioneobblighi di comunicazioneambienteaiuti e pagamenti agricoli

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