Regolamento (UE) 2024/1962
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1962 della Commissione, del 18 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC relativamente alle norme BCAA 7 e 8 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la fornitura di determinati dati per il monitoraggio e la valutazione da parte degli Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua due atti di esecuzione della PAC alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in particolare sulle norme BCAA 7 e 8 e sulle deroghe temporanee. Da un lato aggiorna il contenuto minimo dei piani strategici PAC; dall’altro amplia e dettaglia le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione. Sono inoltre previste norme transitorie per l’anno di domanda 2024 e per la continuità dei flussi informativi su alcuni dati relativi alla BCAA 8.
Modifica le regole di presentazione dei piani strategici PAC e di raccolta dati per monitoraggio e valutazione, in relazione alle norme BCAA 7 e 8 e alle deroghe temporanee autorizzabili dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della politica agricola comune, con riferimento alla redazione e modifica dei piani strategici della PAC, alla trasmissione di dati alla Commissione e al monitoraggio/valutazione dei relativi interventi. Incide in particolare sui contenuti da inserire nei piani strategici per le norme BCAA 7 e 8, sui flussi informativi tramite i sistemi elettronici della Commissione e sui dati annuali relativi alle deroghe temporanee ai requisiti BCAA e ad alcuni regimi ecologici. Prevede disposizioni transitorie per gli Stati membri che applicano le decisioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468, con effetti specifici già dall’anno di domanda 2024 e con obblighi di comunicazione riferiti anche agli anni di domanda 2023 e 2024 per taluni dati residui. Non disciplina direttamente gli agricoltori, ma riflette obblighi di comunicazione e programmazione in capo alle autorità nazionali competenti.
Modifica della presentazione dei piani strategici PAC e dei flussi informativi su BCAA 7 e 8
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1962 interviene su due atti di esecuzione della PAC per adeguarli alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, che ha inciso sulle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), sulle deroghe temporanee e sui regimi ecologici. L’obiettivo è assicurare che i piani strategici della PAC e i dati trasmessi dagli Stati membri riflettano correttamente le nuove opzioni normative e consentano alla Commissione un monitoraggio coerente e completo.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che le novità riguardano, da un lato, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe temporanee alle BCAA e, dall’altro, la necessità di aggiornare i modelli di comunicazione dei piani strategici e dei dati di monitoraggio. In particolare, la soppressione del primo requisito della BCAA 8 e l’introduzione di nuovi regimi ecologici impongono un allineamento sia della documentazione programmatica sia delle informazioni statistiche da trasmettere alla Commissione.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289: contenuto dei piani strategici
L’articolo 1 aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, che disciplina il contenuto dei piani strategici della PAC e il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
Per la BCAA 7, i piani strategici devono riportare:
- una sintesi delle pratiche aziendali, con indicazione delle pratiche di rotazione colturale e la definizione di coltura e coltura secondaria;
- se del caso, a decorrere dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche aziendali per la diversificazione delle colture;
- il tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- ove lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche, una spiegazione del contributo di tali pratiche alla preservazione del potenziale del suolo e una giustificazione delle scelte effettuate.
Per la BCAA 8, a partire dall’anno di domanda 2025, deve essere indicato:
- l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati dalla norma sul mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- le misure per combattere le specie vegetali invasive, se del caso.
La modifica riflette la riformulazione delle BCAA operata dal regolamento (UE) 2024/1468 e, in particolare, l’eliminazione del primo requisito della BCAA 8.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475: monitoraggio e valutazione
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475, che stabilisce le norme per la valutazione dei piani strategici della PAC e per la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.
Viene anzitutto aggiunta, all’articolo 8, la lettera b bis) relativa ai dati sulle deroghe temporanee autorizzate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115.
È poi introdotto il nuovo articolo 11 bis, che specifica il contenuto dei dati da trasmettere per ciascuna deroga temporanea concessa:
- norma BCAA e requisito oggetto della deroga;
- motivi della deroga;
- modifica della pratica aziendale autorizzata;
- portata territoriale;
- superficie interessata, espressa in ettari;
- numero di agricoltori e altri beneficiari interessati;
- tipologia degli agricoltori e degli altri beneficiari interessati;
- durata della deroga.
L’articolo 15 viene integrato con il paragrafo 2 bis, che impone la comunicazione annuale dei dati sulle deroghe temporanee entro il 15 marzo dell’anno N, con riferimento alle deroghe autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025.
L’articolo 16 è inoltre modificato per stabilire che i dati relativi alle lettere a), b), b bis), d) ed e) dell’articolo 8 siano trasmessi tramite il sistema SFC2021, mentre i dati di cui alla lettera c) restano trasmessi attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Per la percentuale di prato permanente e per i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti BCAA, la trasmissione spetta all’organismo pagatore o all’organismo di coordinamento.
Infine, nell’allegato IV sono inseriti due nuovi indicatori:
- M101: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo;
- M102: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.
È altresì soppressa la lettera q) della sezione 4 dell’allegato IV.
Disposizioni transitorie
L’articolo 3 disciplina l’applicazione temporale delle nuove regole. Gli Stati membri che adottano una decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 per modificare le norme BCAA 7 o 8 applicano l’articolo 1 del presente regolamento alle modifiche dei propri piani strategici per l’anno di domanda 2024.
Se la decisione riguarda la modifica della BCAA 8 per l’anno di domanda 2024 e lo Stato membro applica uno dei regimi ecologici pertinenti, i dati sui nuovi regimi ecologici devono essere comunicati a decorrere dall’anno di domanda 2024.
Resta inoltre fermo l’obbligo di comunicare i dati di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del contenuto dei piani strategici PAC per BCAA 7 e 8
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Per la BCAA 7 devono figurare una sintesi delle pratiche in azienda con indicazione della rotazione colturale e della definizione di coltura e coltura secondaria; se del caso, dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche per la diversificazione delle colture; il tipo di agricoltori interessati, incluse le esenzioni applicate; e, se lo Stato membro autorizza pratiche rafforzate con leguminose o diversificazione in regioni specifiche, una spiegazione del contributo alla preservazione del potenziale del suolo e una giustificazione delle scelte effettuate. Per la BCAA 8, dall’anno di domanda 2025, devono essere indicati l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati e le misure di contrasto alle specie vegetali invasive, se del caso.
Nuovi dati annuali sulle deroghe temporanee ai requisiti BCAA
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 imponendo agli Stati membri di comunicare alla Commissione dati sulle deroghe temporanee autorizzate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115. Viene inserito un nuovo articolo 11 bis che specifica i dati da fornire per ciascuna deroga: norma BCAA e requisito interessato, motivi, modifica della pratica aziendale autorizzata, portata territoriale, superficie interessata in ettari, numero e tipologia di agricoltori e altri beneficiari coinvolti, durata della deroga.
Termine e canale di trasmissione dei dati sulle deroghe
Gli Stati membri devono comunicare ogni anno i dati di cui sopra entro il 15 marzo dell’anno N, con riferimento alle deroghe autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025. I dati sono trasmessi tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni SFC2021; per la percentuale di prato permanente e i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti BCAA, la trasmissione è effettuata dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.
Informazioni sui regimi ecologici per superfici non produttive e nuovi elementi del paesaggio
Per il monitoraggio e la valutazione dei regimi ecologici di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, vengono introdotti nuovi dati da comunicare in allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475: M101, numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo; e M102, numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. È soppressa la precedente lettera q) della sezione 4 dell’allegato IV.
Disposizioni transitorie per l’anno di domanda 2024
Gli Stati membri che adottano una decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 per modificare le norme BCAA 7 o 8 applicano le nuove regole di presentazione dei piani strategici anche alle modifiche riferite all’anno di domanda 2024. Se la decisione riguarda la BCAA 8 per il 2024 e lo Stato membro applica uno dei regimi ecologici per conformarsi a tale articolo 3, paragrafo 2, deve comunicare i nuovi dati sui regimi ecologici a decorrere dall’anno di domanda 2024. Inoltre, gli Stati membri devono continuare a comunicare i dati di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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