Regolamento (UE) 2024/3000
Regolamento delegato (UE) 2024/3000 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una deroga alle restrizioni applicabili alla pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regime tecnico del regolamento (UE) 2019/1241 per la pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b, introducendo una deroga mirata alle restrizioni della cosiddetta zona di protezione dello spratto nel Mare del Nord. La modifica si fonda sulla raccomandazione comune del gruppo di Scheveningen e sulle valutazioni scientifiche dello CSTEP, che non hanno evidenziato danni sensibili allo stock di aringa, pur raccomandando un monitoraggio ulteriore delle catture accessorie. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica con effetto dal 1o luglio 2024, così da non interferire con la campagna di pesca 2024/2025.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1241 per introdurre una deroga alle restrizioni sulla pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b (Mare del Nord).
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b, con particolare riferimento a una zona geografica del Mare del Nord delimitata lungo la costa occidentale della Danimarca. Incide sui pescherecci che utilizzano attrezzi trainati, reti fisse e altri attrezzi specificati nell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. La deroga opera dal 1o luglio al 31 ottobre e richiede agli Stati membri con interesse di gestione diretto la trasmissione annuale di dati di monitoraggio entro il 30 aprile. Le due zone situate nelle acque del Regno Unito già incluse nella precedente "zona di protezione dello spratto" sono escluse dall’ambito geografico, poiché non più soggette alla giurisdizione dell’Unione.
Modifica della disciplina sulla pesca dello spratto nel Mare del Nord
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, che contiene misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. L’obiettivo è ricalibrare la disciplina della cosiddetta zona di protezione dello spratto nella divisione CIEM 4b, alla luce della raccomandazione comune del gruppo di Scheveningen e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP.
Contesto e motivazione dell’intervento
I considerando chiariscono che la zona di protezione dello spratto era già stata oggetto di una deroga, introdotta nel 2017 e rinnovata nel 2021, poi scaduta nel dicembre 2023. Il gruppo di Scheveningen ha trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune il 26 febbraio 2024, poi aggiornata il 1o luglio 2024, proponendo di modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha ritenuto che non vi siano indicazioni di danni sensibili allo stock di aringa del Mare del Nord causati dalla deroga dal 2017 in poi e ha giudicato improbabile una riduzione del livello di protezione rispetto alle altre misure di gestione vigenti.
Ambito geografico e ambito soggettivo
La disciplina riguarda la pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b, all’interno di una zona delimitata nel Mare del Nord lungo la costa occidentale della Danimarca. Restano centrali i soggetti che operano con attrezzi trainati, reti fisse e altri attrezzi espressamente menzionati nel nuovo punto 4 dell’allegato V, parte C. Le due zone situate nelle acque del Regno Unito che prima facevano parte della zona di protezione dello spratto vengono espunte, poiché non più soggette alla giurisdizione dell’Unione.
Regola generale: divieto stagionale di pesca
Il nuovo testo del punto 4 prevede il divieto, dal 1o luglio al 31 ottobre, di pesca con:
- attrezzi trainati con dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm;
- reti fisse con dimensione di maglia inferiore a 30 mm. Il divieto opera nella zona geografica delimitata da quattro punti di coordinate WGS84: costa occidentale della Danimarca a 55°30′ N; 55°30′ N e 7°00′ E; 57°00′ N e 7°00′ E; costa occidentale della Danimarca a 57°00′ N.
Deroga alla restrizione
In deroga al divieto generale, il comma riformulato stabilisce che la restrizione non si applica alla pesca con:
- attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 32 mm;
- reti da circuizione a chiusura;
- reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti con dimensione di maglia inferiore a 30 mm. La deroga è quindi formulata come eccezione specifica alla zona di protezione dello spratto, con effetti diretti sull’operatività della pesca industriale e sulle campagne di pesca dei pescherecci dell’Unione.
Monitoraggio e obblighi informativi
A sostegno della deroga, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto devono trasmettere alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi alle catture accessorie di aringa effettuate dalle flotte che praticano la pesca dello spratto. Il regolamento precisa che tali dati possono basarsi su programmi di campionamento per la pesca industriale. Inoltre, lo CSTEP ha raccomandato un monitoraggio ulteriore della composizione delle catture accessorie, al fine di consentire una nuova valutazione della deroga qualora emergano effetti dannosi sull’ecosistema marino.
Entrata in vigore, applicazione e coordinamento con l’accordo UE-Regno Unito
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o luglio 2024. Il considerando finale richiama l’articolo 494, paragrafi 1, 2 e 3, dell’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito, precisando che le misure adottate per le acque dell’Unione perseguono gli obiettivi dell’accordo e non pregiudicano quelle applicabili nelle acque del Regno Unito.
Impatto pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore pesca, il testo conferma la possibilità di operare, nel perimetro e nei limiti fissati, in una fascia temporale determinata del Mare del Nord, con una deroga costruita per conciliare attività economiche e tutela dello stock di aringa. Per gli Stati membri interessati, il punto più rilevante è l’obbligo annuale di monitoraggio e trasmissione dei dati, che costituisce la base tecnica per un’eventuale revisione futura della deroga.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato V, parte C, del punto 4 relativo alle restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l’aringa nella divisione CIEM 4b.
Divieto stagionale e delimitazione geografica
È vietata, dal 1o luglio al 31 ottobre, la pesca con attrezzi trainati con maglia del sacco inferiore a 32 mm o con reti fisse con maglia inferiore a 30 mm nella zona geografica delimitata dalle lossodromie tra la costa occidentale della Danimarca a 55°30′ N, 7°00′ E, 57°00′ N, 7°00′ E e la costa occidentale della Danimarca a 57°00′ N.
Deroga per specifiche categorie di attrezzi
La restrizione non si applica, in deroga, alla pesca con: a) attrezzi trainati con maglia inferiore a 32 mm; b) reti da circuizione a chiusura; c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti con maglia inferiore a 30 mm.
Obblighi di monitoraggio degli Stati membri
Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati di monitoraggio sulle catture accessorie di aringa effettuate dalle flotte che praticano la pesca dello spratto; i dati possono basarsi su programmi di campionamento per la pesca industriale.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.
Contesto internazionale e rapporto con il Regno Unito
Le misure applicabili nelle acque dell’Unione mirano agli obiettivi dell’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito e rispettano i principi del paragrafo 3; non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito. Le due zone situate nelle acque del Regno Unito non rientrano più nella zona di protezione dello spratto poiché non sono più soggette alla giurisdizione dell’Unione.
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