Sentenza n. 779/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 830 del 19 novembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all’accredito di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La sentenza ottemperanda aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta elettronica con accredito complessivo di euro 2.500,00. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 29 dicembre 2024 e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha riconosciuto che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza euro 2.500,00 sul portafoglio carta docente della ricorrente, per le finalità dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, affinché provveda, su istanza della ricorrente, nell’ulteriore termine di sessanta giorni qualora l’Amministrazione non adempia. Il TAR ha invece escluso, allo stato, l’applicazione della penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano rimaste ineseguite statuizioni vincolanti per la pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
nominare, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d), un Commissario ad Acta
Consente la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condannare il resistente Ministero ... al pagamento di una somma di denaro ... per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Prevede la penalità di mora, ma la sua applicazione è stata esclusa allo stato, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015
Individua le finalità per le quali deve essere utilizzata la somma accreditata sul portafoglio carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di dare attuazione alle statuizioni rese nel caso deciso.
- La proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare uno specifico adempimento entro un termine ultimativo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento.
- La mancata costituzione dell’amministrazione non determina il rigetto dell’azione di ottemperanza; tuttavia, se l’amministrazione non fornisce elementi comprovanti l’adempimento del giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione sulla base dell’inerzia accertata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata contestualmente all’ordine di esecuzione e alla nomina del commissario ad acta, potendo il giudice riservarne la valutazione a una fase successiva qualora persista la mancata collaborazione dell’amministrazione.
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