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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28615/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare, aveva chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre 8 luglio 2023 - 8 gennaio 2024. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza di Novara, valorizzando un episodio del 9 luglio 2023: il condannato non era stato trovato presso la dimora, non aveva risposto ai tentativi di contatto telefonico e, richiamando successivamente gli operanti, aveva giustificato il ritardo con il traffico affermando di non avere obbligo di avvisare in caso di ritardo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell’art. 54 ord. pen. in relazione all’art. 103, comma 2, d.P.R. 230/2000, per avere il Tribunale fondato il diniego su un singolo episodio senza una valutazione complessiva della condotta e della partecipazione all’opera rieducativa; 2) violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p., per motivazione apparente e travisamento degli atti, poiché l’annotazione di servizio non attesterebbe una consapevole negazione dell’obbligo di avvisare, ma solo la sua ignoranza, e perché il fatto era avvenuto nei primissimi giorni della detenzione domiciliare, senza che fosse spiegato perché tale condotta dovesse essere ostativa al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen., la valutazione della partecipazione all’opera di rieducazione deve essere complessiva e, nel caso di pena espiata in detenzione domiciliare, deve riguardare il modo in cui il condannato ha saputo fruire dei margini di libertà concessi, senza limitarsi al mero rilievo di una trasgressione isolata. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era fondato esclusivamente sull’episodio trasgressivo e su una sua lettura negativa non adeguatamente corroborata dagli atti, omettendo un apprezzamento sistematico del comportamento del semestre. Per questo ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata spetta al condannato a pena detentiva che dia prova di partecipazione all’opera di rieducazione; la valutazione va compiuta secondo un apprezzamento complessivo della condotta e del percorso trattamentale.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    I criteri valutativi dell’impegno del detenuto e dei rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna valgono come parametro interpretativo anche fuori dal carcere, ma per la detenzione domiciliare occorre adattarli al diverso regime.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Il provvedimento deve essere sorretto da motivazione effettiva e non apparente, con congruo confronto con il contenuto degli atti richiamati.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la forma di proposizione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata, non è corretto negare il beneficio sulla base automatica di un singolo episodio trasgressivo: occorre una valutazione complessiva della condotta del semestre e della reale incidenza dell’episodio sul percorso rieducativo.
  • Quando la pena è espiata in detenzione domiciliare, il giudizio sulla partecipazione all’opera di rieducazione deve misurarsi sul modo in cui il condannato ha gestito i margini di libertà concessi, non potendosi applicare meccanicamente i criteri pensati per il trattamento intramurario.
  • La motivazione del diniego della liberazione anticipata deve spiegare in modo concreto perché la condotta contestata, considerata nel suo contesto fattuale e psicologico, sia indice di mancata adesione al percorso di recupero.
  • Il provvedimento è censurabile quando attribuisce al fatto un significato negativo non adeguatamente desumibile dagli atti o non confronta la valutazione del singolo episodio con l’andamento complessivo del semestre.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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