Sentenza n. 504/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del decreto del Presidente dell’ dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1081 del 21 ottobre 2021, comunicato il 5 novembre 2021, avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia della concessione n. 686, rep. n. 1384, del 4 agosto 1999, rilasciata alla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo richiamate nel provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla concorde richiesta della parte ricorrente e dell’amministrazione resistente. Il giudizio è stato definito senza esame della legittimità del decreto di sospensione della concessione.
Atto impugnato: decreto di sospensione dell’efficacia di una concessione portuale
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che aveva disposto la sospensione dell’efficacia della concessione rilasciata nel 1999. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia agli atti del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato in relazione alla pronuncia di estinzione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del processo amministrativo quando il giudice ne prende atto con sentenza.
- In caso di rinuncia al ricorso, il giudice definisce il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
- Le spese processuali possono essere compensate quando tale regolazione sia oggetto di concorde richiesta della parte ricorrente e dell’amministrazione resistente.
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