Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2199/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2006 con contestazione di maggior reddito ai fini IRES e maggiore valore della produzione ai fini IRAP. La società aveva denunciato, tra vari motivi: nullità dell'atto per carenza di potere del sottoscrittore (assenza di prova della delega/dirigenzialità), omesso contraddittorio, errori nella determinazione delle deduzioni (indeducibilità del costo delle aree per 12 mesi anziché solo dal luglio 2006), applicazione errata dell'aliquota di ammortamento (30% invece del 20%), errata esclusione di deducibilità dell'ICI, determinazione errata della quota interessi assoggettata a tassazione e contestazioni sulle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (novità della censura in sede di legittimità) ma ha accolto il secondo motivo ritenendo la motivazione della Commissione Tributaria Regionale gravemente carente: la CTR non ha adeguatamente esaminato né motivato le singole censure proposte in appello (in particolare sul conteggio dello 'scorporo' delle aree e sulle altre riprese a tassazione), limitandosi a brevi affermazioni non coerenti con il dispositivo. Per questi profili la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per nuovo esame e motivazione; spese del giudizio di legittimità regolate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Citato nella censura relativa al potere di sottoscrizione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto la questione novativa inammissibile in Cassazione quando non risulta trattata in sede di merito.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata con riferimento ai vizi di motivazione/ eccesso di potere dell'atto; comunque esclusa la rilevabilità ex officio in Cassazione se questione non dedotta in grado di merito.

  • codice civile, art. 1324

    Richiamato tra le norme civili menzionate nelle censure (riguardanti la validità dei negozi), ma la Corte ha rilevato inammissibilità della questione per novità processuale.

  • codice civile, art. 1418

    Citato in relazione alla possibile nullità di atti; la sentenza non ha affrontato il merito di tale censura per inammissibilità.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Fondamento delle doglianze in Cassazione: n.3 per violazione di norme processuali e carenza motivazionale, n.4 per omessa o insufficiente analisi dei motivi; n.5 (modificato) è stato interpretato dalle Sezioni Unite come limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione, ammettendo solo vizi gravi di motivazione.

  • codice di procedura civile, artt. 112 e 132

    Richiamati in relazione alla corretta motivazione e ai suoi limiti; la Corte ha rilevato violazione per motivazione apparente/insufficiente da parte della CTR.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Citato come norma processuale tributaria sull'onere motivazionale della CTR; la Corte ha richiamato che la sentenza d'appello che non illustra le censure dell'appellante è nulla.

  • legge 4 luglio 2006, n. 223, artt. 36, comma 7; 7-bis; 8

    Richiamata nelle censure sulla deducibilità e periodi di scorporo delle aree; la Corte non ha invece deciso nel merito su tali profili ma ha rimesso la valutazione alla CTR in diversa composizione per mancanza di adeguata motivazione.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 16

    Richiamati con riferimento alle sanzioni contestate; la Corte ha ritenuto assorbite tali questioni dopo l'accoglimento del motivo motivazionale e il rinvio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24

    Richiamati per il principio che il processo tributario ha oggetto delimitato dalle contestazioni iniziali: nuove questioni introdotte in appello o in Cassazione sono inammissibili se mutano la causa petendi.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015

    Invocata dalla ricorrente; la Corte di cassazione ha ricordato che la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti sulle parti della sentenza non impugnate in primo grado e sugli atti per i quali non è stata impugnata la questione specifica.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    Rilevati in giurisprudenza per affermare che la CTR deve illustrare le censure d'appello e le ragioni della conferma; mancata illustrazione comporta violazione e nullità.

  • legge 22 giugno 2012, n. 83 (modifica art. 360 c.p.c.)

    Richiamata per spiegare il più limitato sindacato di legittimità sulla motivazione, come interpretato dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • In materia tributaria il giudizio d'appello e quello di cassazione non possono introdurre questioni nuove che non siano state dedotte e decise in primo grado: le censure novative sono inammissibili in Cassazione.
  • La Corte d'appello (o CTR) è obbligata a motivare specificamente le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado relativamente ai motivi di gravame; la mera adesione alla motivazione di primo grado senza esame delle censure è motivo di cassazione.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: sono censurabili i vizi gravi (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile), non il mero difetto di completezza.
  • Le questioni riguardanti validità formale dell'atto amministrativo (es. carenza di delega o firma) devono essere proposte e discusse in sede di merito; se non trattate dal giudice di merito risultano generalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma non incide automaticamente sugli atti o sulle parti di sentenza non impugnate: l'effetto è circoscritto ai profili effettivamente dedotti e decisi.
  • In caso di calcoli o conteggi controversi (es. periodi di scorporo, quote di ammortamento), la Corte di merito deve esporre chiaramente il percorso logico-contabile seguito; carenze o affermazioni contraddittorie su tali conteggi giustificano il rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.