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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32304/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato, in concorso e con il vincolo della continuazione, per detenzione di circa 200 grammi lordi di cocaina destinata alla cessione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il Tribunale aveva applicato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle recidive contestate e riduzione per il rito, la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 22.000 di multa, disponendo inoltre la confisca e distruzione dello stupefacente e la confisca del denaro sequestrato con devoluzione all'Erario. In appello le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai restanti motivi, e la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermando nel resto la sentenza. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo stereotipato, senza confrontarsi con orientamenti contrari e senza verificare adeguatamente la correttezza del giudizio, anche in considerazione del diverso esito riservato al correo. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 240 e 322-ter c.p. e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro sequestrato, assumendo che tale statuizione fosse estranea al concordato, non rinunciabile, priva di nesso di pertinenzialità con il reato e soggetta al principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con verifica della legittimità dell'iniziativa e della congruità della pena, quest'ultima determinata entro i limiti edittali. In tale situazione sono deducibili in cassazione soltanto questioni riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della decisione o l'illegalità della pena; non sono invece proponibili censure relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla determinazione della pena non tradottasi in illegalità della sanzione. Il patto processuale non può essere unilateralmente modificato dalla parte che vi ha aderito, salvo il caso di pena illegale, non ravvisato nella specie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la confisca del denaro non era stata censurata con i motivi di appello: la richiesta di restituzione della somma non costituiva una specifica critica alla statuizione ablativa. Mancando quindi la necessaria devoluzione della questione al giudice d'appello, la censura era comunque inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

    Il concordato in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione. Dopo l'accordo sono deducibili soltanto questioni relative alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o all'illegalità della pena.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione in base alla quale la Corte d'appello ha adottato la decisione di parziale riforma.

  • art. 240 c.p.

    Base normativa della confisca del denaro sequestrato disposta in primo grado; la relativa statuizione non era stata specificamente censurata in appello.

  • art. 322-ter c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla confisca, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di devoluzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Le questioni relative alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, se comprese nei motivi rinunciati nell'ambito del concordato in appello, non sono deducibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure concernenti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero, la difformità della pronuncia rispetto all'accordo o l'illegalità della pena; sono precluse le questioni inerenti ai motivi rinunciati.
  • L'accordo sulla pena perfezionato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. costituisce un negozio processuale che non può essere unilateralmente modificato dalla parte che lo ha promosso o vi ha aderito, salvo che la pena concordata sia illegale.
  • Sono inammissibili, dopo il concordato in appello, le censure sulla responsabilità, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla determinazione della pena quando questa non ecceda i limiti edittali e non sia diversa da quella prevista dalla legge.
  • La richiesta di restituzione di una somma sequestrata non equivale, di per sé, a una specifica censura contro la confisca disposta in primo grado; in mancanza di una contestazione effettiva della statuizione ablativa nei motivi di appello, la questione non può essere devoluta al giudice di legittimità.
  • Il difetto di devoluzione determina l'inammissibilità della censura proposta per la prima volta in cassazione, anche quando la doglianza riguarda una statuizione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaConfisca

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