Cassazione Civile, Ordinanza n. 21541/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario sanzione)
La controversia
Un soggetto era stato destinatario di un'ordinanza-ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per un illecito di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 2016. L'infrazione era stata accertata dalla Guardia di Finanza fuori dagli spazi doganali; dopo il mancato pagamento rateale della sanzione in misura ridotta, l'Amministrazione aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 48.514,00. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689 del 1981, accolta dal Tribunale di Treviso e poi confermata dalla Corte d'appello di Venezia. In cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 26 L. n. 689 del 1981 e del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che, poiché l'illecito era stato accertato al di fuori degli spazi doganali, dovesse applicarsi la disciplina generale della L. n. 689 del 1981 e non quella speciale del d.lgs. n. 472 del 1997; ha inoltre contestato che esistano due diversi procedimenti sanzionatori a seconda del luogo di accertamento dell'illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che il contrabbando semplice di tabacchi lavorati esteri, una volta depenalizzato, costituisce illecito tributario e va assoggettato al procedimento di irrogazione delle sanzioni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre la disciplina della L. n. 689 del 1981 opera solo in via residuale, per quanto applicabile. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva escluso l'applicazione del procedimento della L. n. 689 del 1981 e negato la tesi dell'Amministrazione sulla diversità di disciplina tra accertamento dentro o fuori dagli spazi doganali. Nulla è stato disposto sulle spese, e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 22, L. n. 689 del 1981
richiamato quale base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
art. 291-bis, d.P.R. n. 43 del 1973
norma incriminatrice del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, depenalizzata dal d.lgs. n. 8 del 2016
art. 1, d.lgs. n. 8 del 2016
ha depenalizzato il reato di contrabbando semplice di tabacchi lavorati esteri
art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016
"si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"
la disciplina della L. n. 689 del 1981 ha applicazione residuale e non generalizzata nel procedimento per le sanzioni amministrative previste dal decreto
art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997
indicato come procedimento speciale applicabile alle sanzioni per illeciti tributari, incluso il contrabbando depenalizzato
artt. 13 e seguenti, L. n. 689 del 1981
richiamati come disciplina generale delle sanzioni amministrative, operante solo in via residuale
art. 8, L. n. 689 del 1981
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 26, L. n. 689 del 1981
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché la soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
d.lgs. n. 472 del 1997
ha funzione speciale nella disciplina delle sanzioni tributarie e prevale sulla legge generale sulle sanzioni amministrative
Massime di principio
- Nel caso di illecito tributario depenalizzato, il procedimento sanzionatorio speciale previsto dalla normativa tributaria si applica con priorità rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative, che opera solo in via residuale e per quanto compatibile.
- Il contrabbando semplice di tabacchi lavorati esteri, una volta depenalizzato, conserva natura di illecito tributario poiché incide sulla potestà impositiva e sulle entrate fiscali dello Stato.
- Non è configurabile una diversità di procedura sanzionatoria fondata soltanto sul fatto che l'illecito sia stato accertato all'interno o all'esterno degli spazi doganali, in assenza di una specifica base normativa.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto del ricorso.
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