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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02500/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un pensionato, titolare di trattamento pensionistico decorrente dal 1 maggio 2006, aveva chiesto al Tribunale l'accertamento dell'illegittimità della disciplina regolamentare della Cassa che aveva inciso sul calcolo della pensione, con conseguente condanna alla riliquidazione dell'assegno e al pagamento delle differenze maturate. La Cassa aveva dichiarato di volersi adeguare ai principi delle Sezioni Unite sul pro rata, ma aveva contestato il criterio di calcolo proposto dal pensionato. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la Cassa aveva ottenuto la riforma della decisione quanto al criterio di liquidazione, con determinazione della quota retributiva secondo il regolamento del 1997 e liquidazione finale inferiore. Il ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che il principio del pro rata imponga di spezzare l'intera anzianità contributiva in più segmenti, applicando a ciascuno i criteri vigenti di volta in volta, e che fosse quindi illegittima l'applicazione del solo regolamento del 1997; con il secondo ha contestato che la Corte d'appello avesse escluso dalla base di calcolo i redditi 2004-2005, sostituendo al criterio degli ultimi redditi anteriori al pensionamento quello degli ultimi redditi anteriori al 2003.

La decisione

La Corte ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla Cassa, ritenendo che i motivi fossero rivolti primariamente contro norme di legge e che la censura fosse ammissibile. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che per le pensioni maturate prima del 1 gennaio 2007 il pro rata non comporta l'applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo, ma impone di applicare la disciplina vigente al momento della liquidazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, per il calcolo della quota retributiva della pensione devono rilevare gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto, e non un arresto anticipato al 31 dicembre 2003. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché i motivi investivano principalmente norme di legge e perché il regolamento richiamato risultava comunque allegato al ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto ammissibili le censure formulate come violazione e falsa applicazione di legge, poiché dirette soprattutto contro norme primarie e non solo contro il regolamento dell'ente.

  • art. 360-bis, primo comma, lett. a), cod. proc. civ.

    L'inammissibilità non è stata ravvisata perché la questione non era interamente coperta da giurisprudenza tale da rendere il ricorso precluso, essendo il secondo motivo fondato.

  • art. 2, comma 2, della legge 30/12/1991, n. 414

    È stata richiamata dal ricorrente a sostegno del criterio di calcolo della pensione, ma il primo motivo è stato rigettato in quanto il pro rata non richiede la frammentazione del calcolo in tutti i criteri storicamente succedutisi.

  • art. 3, comma 12, della legge 08/08/1995, n. 335

    È la norma di riferimento per il principio del pro rata nelle prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati; per le pensioni maturate prima del 1 gennaio 2007 continua a rilevare il regime originario, senza applicazione delle modifiche peggiorative introdotte dagli atti interni dell'ente prima della successiva attenuazione legislativa.

  • art. 1, comma 763, della legge 27/12/2006, n. 296

    Richiamata come disposizione che ha attenuato il principio del pro rata nei rapporti degli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 1, comma 488, della legge 27/12/2013, n. 147

    Richiamata come norma interpretativa della riformulazione del 2006 relativa all'attenuazione del principio del pro rata.

  • d.lgs. n. 509 del 1994

    Indicato come fonte di privatizzazione dell'ente previdenziale convenuto, rilevante per l'applicazione del regime del pro rata.

  • art. 49 del Regolamento di esecuzione della Cassa del 1997

    La Corte lo indica come criterio applicabile al calcolo della quota retributiva della pensione, dovendosi considerare gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto.

  • art. 50 del Regolamento di esecuzione della Cassa

    È la disposizione regolamentare che richiama l'applicazione dell'art. 49 al trattamento pensionistico in questione.

Massime di principio

  • Nel regime delle pensioni degli enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il principio del pro rata va letto alla luce dell'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 nel testo originario, con esclusione delle modifiche regolamentari peggiorative sopravvenute prima della successiva attenuazione legislativa.
  • Il principio del pro rata non impone di ricostruire il trattamento pensionistico applicando, per ogni anno di contribuzione, tutti i criteri di calcolo succedutisi nel tempo: il calcolo deve essere effettuato secondo la disciplina vigente al momento rilevante per la liquidazione, nei limiti del regime applicabile.
  • Per il calcolo della quota retributiva della pensione, quando il regolamento applicabile indica i redditi utili degli ultimi anni anteriori alla maturazione del diritto, non è legittimo sostituire arbitrariamente la finestra temporale con un periodo fisso ancorato a una data intermedia, se ciò non trova base nella disciplina regolamentare vigente.
  • In tema di ricorso per cassazione, l'eccezione di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. non può essere accolta quando le censure investono primariamente norme di legge e il documento richiamato risulta comunque allegato o comunque riconoscibile dal ricorso.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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