Sentenza n. 1153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2409/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2409/2023, relativa all’ordinanza di demolizione, al diniego di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica e al parere contrario della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda opere realizzate senza titolo su un immobile sito in area paesaggisticamente vincolata. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione per interventi interni ed esterni; successivamente la proprietaria aveva presentato istanze di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, entrambe respinte, con conseguente riespansione dell’efficacia dell’ordinanza demolitoria. Il TAR aveva annullato parzialmente gli atti limitatamente alle opere ritenute di edilizia libera, respingendo le censure relative al manufatto composto da murature perimetrali, copertura in lamiera coibentata, salotto, bagno e camera da letto, ritenuto produttivo di nuova volumetria e superficie abitabile. In appello sono stati dedotti: erronea valutazione e omessa motivazione in relazione a un pergolato e a un modesto scavo; violazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza; violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990, del principio di partecipazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’appellante sosteneva inoltre che il manufatto fosse preesistente almeno dal 1960, originariamente destinato a cisterna e poi a deposito, e che planimetrie, fotografie e relazione tecnica dimostrassero la sostanziale identità tra il manufatto originario e quello oggetto di contestazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto infondata la censura relativa al diniego di compatibilità paesaggistica, rilevando che il manufatto aveva creato nuovi volumi e superfici abitabili e che, trovandosi in area vincolata, tali opere non erano suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi degli artt. 167, comma 4, lett. a), e 181, comma 1-ter, del d.lgs. 42/2004. Per motivare il diniego era quindi sufficiente indicare la realizzazione di nuova volumetria e il mutamento di destinazione, elementi incompatibili con il regime paesaggistico. La dedotta preesistenza di una cisterna o di un deposito non avrebbe comunque consentito la sanatoria, poiché non risultava provata la perfetta sovrapponibilità dell’attuale configurazione alle dimensioni e alla tipologia del manufatto originario; la stessa prospettazione della parte indicava che una porzione era stata ricavata chiudendo successivamente una struttura aperta su due lati. Sono state respinte anche le censure relative alla mancata valutazione della documentazione e alla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. La Soprintendenza aveva esaminato planimetrie e fotografie, ma le aveva ritenute inidonee a dimostrare la preesistenza al 1960, l’effettiva consistenza e le caratteristiche strutturali delle opere originarie, nonché la data di edificazione. L’appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese processuali in favore della parte appellata costituita.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004
In area paesaggisticamente vincolata, le opere che comportano aumento di volume o di superficie non possono essere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma.
art. 181, comma 1-ter, d.lgs. 42/2004
Concorre a escludere la sanatoria paesaggistica postuma per interventi produttivi di nuova volumetria o superficie nelle aree sottoposte a vincolo.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è rispettata quando l’amministrazione esamina e valuta le osservazioni e la documentazione presentate dall’interessato, anche se le ritiene insufficienti a dimostrare i fatti dedotti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato tra le disposizioni invocate dall’appellante in relazione all’accertamento di conformità urbanistica, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sull’incompatibilità paesaggistica delle nuove volumetrie e superfici.
Massime di principio
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di nuovi volumi o superfici abitabili preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma previsto dalla disciplina richiamata dagli artt. 167, comma 4, lett. a), e 181, comma 1-ter, del d.lgs. 42/2004.
- La preesistenza di un manufatto non rende sanabile una trasformazione edilizia realizzata in area vincolata quando l’intervento comporti comunque un mutamento di destinazione d’uso rilevante o un incremento di volumetria e superficie.
- Chi invoca la preesistenza e la sostanziale identità tra il manufatto originario e quello attuale deve fornire una prova idonea a dimostrare con sufficiente precisione la consistenza, le caratteristiche strutturali e la datazione dell’opera; planimetrie recenti e fotografie non univoche possono essere insufficienti.
- Il diniego di compatibilità paesaggistica è adeguatamente motivato quando indica la realizzazione di nuova volumetria o superficie in area vincolata e il conseguente contrasto con il regime normativo applicabile; non è necessaria un’ulteriore motivazione quando tali elementi sono di per sé ostativi alla sanatoria.
- Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 se l’amministrazione esamina la documentazione e le osservazioni dell’interessato, ma le ritiene non idonee a provare i presupposti fattuali necessari per il rilascio della sanatoria.
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