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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e per bancarotta fraudolenta documentale (capo 2). Nel ricorso si censurava: (1) la mancata motivazione sul dolo relativo alla bancarotta documentale e la richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta semplice (art. 216 e 217 legge fallimentare); (2) la non applicabilità dell'aggravante dell'art. 219 legge fall. alla bancarotta documentale impropria e la conseguente errata valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: la condotta è stata qualificata come bancarotta documentale generale e il dolo generico è stato adeguatamente provato (irregolare tenuta della contabilità, mancata consegna di documenti, dichiarazioni false all'organo curatelare, collegamento con la bancarotta patrimoniale). Pertanto la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice è infondata. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile sia perché nuova (non proposta in appello) sia perché manifestamente infondata: la Corte ha confermato l'applicabilità estensiva dell'art. 219 legge fall. anche alla bancarotta impropria e ha giudicato corretta la valutazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    Disciplina la bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto che per la fattispecie 'documentale generale' sia sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza che la tenuta confusa o l'omessa consegna della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti.

  • Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare), art. 217, comma 2

    Norma sulla bancarotta semplice; il ricorrente chiedeva la riqualificazione in semplice ma la Corte ha ritenuto che i requisiti per la fraudolenta documentale generale fossero soddisfatti.

  • Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 2

    Aggravante speciale richiamata in tema di continuazione fallimentare; la Corte ha confermato la sua applicabilità anche alle fattispecie di bancarotta impropria mediante interpretazione estensiva e sistemica.

  • Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare), art. 223, comma 2

    Rinvio alle pene previste dall'art. 216; la Corte ha ritenuto che tale rinvio consenta l'applicazione delle stesse aggravanti/criteri anche alle bancarotte improprie.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Motivo di impugnazione per violazione di legge; utilizzato dal ricorrente per censurare l'elemento soggettivo, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità nella critica alla decisione impugnata; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il primo motivo ritenuto aspecifico.

  • Codice penale, art. 133

    Principi per la determinazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha considerato vari indicatori (posizione debitoria, condotte sistematiche, carenza documentale, comportamento e risarcimenti) per giustificare l'equivalenza tra attenuanti e aggravante.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per la bancarotta documentale 'generale' è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che la tenue o la mancata tenuta/consegna della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
  • La Corte di Cassazione non ammette in ricorso questioni nuove rispetto a quelle proposte in appello; doglianze non formulate in sede di gravame sono inammissibili in cassazione.
  • L'art. 219 legge fall. può essere applicato anche alle fattispecie di bancarotta impropria tramite interpretazione estensiva e il rinvio previsto dall'art. 223 consente l'applicazione delle stesse aggravanti/criteri sanzionatori.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e collegati in modo puntuale alle argomentazioni del giudice di merito; la genericità o la mancanza di correlazione porta all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La prova di condotte quali omissione nella consegna di scritture contabili, deposito insufficiente di documentazione e dichiarazioni mendaci agli organi fallimentari rafforzano l'accertamento del dolo e la sussistenza della bancarotta documentale.
  • In fase di bilanciamento delle circostanze (art. 133 c.p.) il giudice valuta elementi concreti (entità del debito, durata e sistematicità degli inadempimenti, documentazione disponibile, comportamento dell'imputato, grado di risarcimento) per decidere sull'equivalenza o prevalenza di attenuanti/aggravanti.

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