Sentenza n. 1284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 519/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso limitatamente all’annata lattiera 2004/2005 e lo aveva respinto per il prelievo relativo all’annata 2002/2003, compensando le spese
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte relativa al prelievo latte 2002/2003 e alla compensazione delle spese. Ha dedotto, in particolare, la prescrizione del credito e della cartella; la nullità o inesistenza del ruolo formato da AGEA per asserita carenza di potere; l’annullamento automatico del ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 543, l. n. 228/2012, per mancata definizione di una precedente sospensione amministrativa; l’assenza della previa intimazione regionale prevista dall’art. 1, comma 9, l. n. 119/2003; la mancata applicazione della normativa europea e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di compensazione e calcolo del prelievo; la mancata notifica degli atti presupposti; l’illegittimità del ricorso a un residuo ruolo AGEA anziché al Registro Debitori; l’indicazione di somme già recuperate mediante compensazione con aiuti PAC; il difetto di motivazione e l’erronea quantificazione di capitale, interessi, interessi moratori e oneri di riscossione. L’appello ha inoltre censurato la decisione del TAR sulle spese di lite.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’intimazione di pagamento impugnata era un atto meramente propedeutico alla riscossione di un credito già accertato e non un nuovo atto impositivo; pertanto poteva essere contestata soltanto per vizi propri. Le doglianze rivolte contro la cartella, il ruolo, l’accertamento del prelievo e gli atti antecedenti erano quindi inammissibili, perché avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente contro gli atti presupposti, che risultavano notificati e non impugnati. La notifica della cartella del 2008 è stata ritenuta provata dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal titolare dell’impresa. Inoltre, la sentenza del TAR Veneto n. 1304/2021, passata in giudicato, aveva respinto il ricorso contro gli atti relativi alla compensazione nazionale per il periodo 2002/2003. L’eccezione di prescrizione è stata ritenuta preclusa quanto ai periodi anteriori alla definitività degli atti presupposti e comunque infondata, poiché il giudizio promosso contro gli atti relativi al credito aveva interrotto la prescrizione, mantenendone l’effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza. Tale regola è stata ritenuta applicabile anche quando il giudizio sia promosso dal debitore e abbia natura impugnatoria; la perenzione o estinzione del giudizio non determina, in danno dell’amministrazione, la perdita dell’effetto interruttivo permanente. Le censure sulla carenza di potere di AGEA, sulla mancata intimazione regionale e sulla violazione del diritto UE sono state comunque qualificate come vizi di annullabilità, non di nullità, e quindi non più deducibili dopo il consolidamento degli atti. È stata esclusa l’applicazione dell’annullamento automatico dei ruoli previsto dall’art. 1, comma 543, l. n. 228/2012 alla riscossione del prelievo supplementare latte, soggetta alle disposizioni speciali sulla continuità della gestione. Il ricorso al ruolo AGEA è stato ritenuto compatibile con l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti, equiparata all’iscrizione a ruolo, senza possibilità di duplicare la riscossione. La contestazione delle somme già recuperate mediante aiuti PAC è stata dichiarata inammissibile per genericità in primo grado e tardività dell’analitica quantificazione in appello; il possibile conguaglio successivo non incideva sulla legittimità dell’atto. È stato escluso il difetto di motivazione dell’intimazione, poiché essa indicava capitale, interessi, estremi e data di notifica della cartella. La mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi non comportava invalidità in assenza di specifici errori di calcolo. Gli interessi erano dovuti, non essendo stata dimostrata l’adesione alla specifica rateizzazione cui era collegata l’esenzione. È stato inoltre ritenuto applicabile l’art. 30 d.P.R. n. 602/1973 agli interessi moratori relativi al prelievo supplementare latte. Il Consiglio di Stato ha confermato anche la compensazione delle spese di primo grado, mentre ha condannato l’appellante alle spese del grado d’appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine quadriennale di prescrizione, anche ove ritenuto applicabile, non era maturato, in considerazione degli effetti interruttivi e sospensivi derivanti dal giudizio relativo al credito.
artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio; per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Le disposizioni si applicano anche al giudizio impugnatorio promosso dal debitore; l’interruzione permane fino al giudicato e non viene meno, in danno dell’amministrazione, per effetto della perenzione o estinzione del processo.
art. 1, comma 9, l. n. 119/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La dedotta violazione relativa alla previa intimazione regionale riguardava un vizio di illegittimità della cartella, da far valere contro l’atto presupposto, e non un vizio di nullità rilevabile contro gli atti successivi.
art. 1, comma 543, l. n. 228/2012
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’effetto di annullamento automatico dei ruoli non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte, regolata dalle norme speciali sulla continuità della gestione.
art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 5/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni assicurano la continuità della gestione e della riscossione del prelievo supplementare latte, impedendo che l’automatismo previsto per altri ruoli determini l’annullamento della pretesa.
art. 4, comma 1, d.l. n. 27/2019
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della disciplina di continuità della gestione della riscossione del prelievo supplementare latte.
artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma tale equiparazione non consente una doppia riscossione del medesimo debito.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina degli interessi moratori è applicabile anche alla riscossione coattiva degli importi dovuti per prelievo supplementare latte, non essendo limitata ai soli debiti tributari.
art. 267 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il rinvio pregiudiziale presuppone un giudizio correttamente instaurato e rilevante; le questioni processuali nazionali devono essere risolte prima del rinvio quando rendono irrilevante l’interpretazione del diritto UE.
art. 3 l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando indica gli importi richiesti, distingue capitale e interessi e richiama la cartella presupposta; non è necessaria l’esposizione del metodo di calcolo in assenza di specifiche contestazioni sugli errori.
Massime di principio
- Un atto successivo della riscossione, che si limiti a dare esecuzione a un credito già accertato mediante atti precedenti divenuti definitivi, è impugnabile soltanto per vizi propri; non possono essere dedotti contro di esso i vizi dell’atto impositivo, della cartella o degli altri atti presupposti non tempestivamente impugnati.
- La prescrizione maturata anteriormente alla definitività dell’atto che accerta il credito deve essere fatta valere impugnando tale atto o l’ultimo atto della relativa sequenza; non può essere dedotta per la prima volta contro un successivo atto meramente esecutivo o di riscossione.
- Gli effetti interruttivi permanenti della prescrizione derivanti dalla notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio permangono fino al passaggio in giudicato della sentenza anche quando il giudizio sia promosso dal debitore con azione impugnatoria; la perenzione o l’estinzione del processo non determina, in danno dell’amministrazione, la perdita di tali effetti quando l’atto impositivo diviene comunque definitivo.
- La violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità; il vizio deve essere dedotto mediante tempestiva azione di annullamento contro il provvedimento che lo contiene e non può essere fatto valere contro atti successivi meramente esecutivi, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei limiti previsti dall’ordinamento.
- La motivazione di un atto di riscossione è sufficiente quando consente di individuare il titolo della pretesa, gli estremi dell’atto presupposto e gli importi richiesti distinti per capitale e accessori; la mancata indicazione analitica del metodo di calcolo degli interessi non determina di per sé l’invalidità dell’atto, in assenza di specifiche contestazioni su errori di calcolo.
- L’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti previsto dalla disciplina del prelievo supplementare latte è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma tale equiparazione non preclude l’utilizzo degli strumenti di riscossione previsti dalla disciplina speciale né consente il recupero duplicato del medesimo credito.
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