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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21435/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da atti di recupero relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 con cui l'Ufficio aveva richiesto il pagamento di somme collegate al prelievo erariale sul gioco e aveva contestato l'utilizzo in compensazione di crediti IVA ritenuti inesistenti. La posizione contribuente sosteneva di aver già subito il recupero dei crediti IVA con precedenti avvisi di accertamento e che quindi la pretesa determinasse una duplicazione; inoltre deduceva che la società fosse una vera cooperativa a responsabilità limitata, non una società unipersonale, con conseguente insussistenza della responsabilità personale dell'amministratore. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente con motivazione ritenuta dall'Agenzia apparente e, quanto alla natura della società, aveva anche negato la propria giurisdizione sulla questione incidentale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e per motivazione solo apparente, poiché la CTR avrebbe omesso di confrontarsi con la sentenza di primo grado, con le difese dell'Ufficio e con il reale oggetto degli avvisi impugnati. Con il secondo motivo ha censurato la dichiarata carenza di giurisdizione del giudice tributario sulla qualificazione della società, sostenendo che tale questione poteva e doveva essere decisa incidentalmente ai fini della decisione sulla pretesa fiscale e sulla responsabilità dell'amministratore.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, perché non ricostruiva lo svolgimento del processo, non riportava il contenuto della sentenza di primo grado, non indicava in modo comprensibile le ragioni della riforma e si fondava su enunciazioni apodittiche sia sulla pretesa duplicazione del recupero sia sulla natura della società. Ha inoltre affermato che il giudice tributario aveva erroneamente escluso la propria giurisdizione sulla questione incidentale della qualificazione societaria, trattandosi di antecedente logico della decisione rientrante nel potere-dovere del giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Liguria, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve contenere una motivazione che renda percepibile il fondamento della decisione; la sua totale carenza o apparenza determina nullità.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la motivazione della sentenza di appello deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e con i motivi di gravame.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di seguire il percorso logico-argomentativo del giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza dell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice integra vizio di motivazione e nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Il giudice tributario può e deve risolvere in via incidentale le questioni da cui dipende la decisione della controversia, salvo le eccezioni di legge.

  • art. 2452, comma 2, c.c.

    È richiamato nel fatto come base della ritenuta responsabilità del socio unico per i debiti erariali della società; la sentenza di legittimità non si sofferma sul merito di tale applicazione.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    È menzionato nel fatto come base di una liquidazione IVA; il provvedimento non offre una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • È nulla per motivazione apparente la sentenza che, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto se omette il contenuto della decisione riformata e dei motivi di appello.
  • Nel giudizio tributario di appello il giudice deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado e con le doglianze dedotte dalle parti; una motivazione che si limiti ad asserzioni generiche o apodittiche non è idonea a sorreggere la decisione.
  • Il giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale può e deve decidere incidentalmente le questioni che ne costituiscono antecedente logico, senza arrestarsi per un difetto di giurisdizione sulla sola questione pregiudiziale incidentale, salvo i casi in cui la legge imponga una causa autonoma.
  • Se la sentenza di merito è affetta da motivazione apparente su una ratio decisiva, il giudice di legittimità deve esaminare anche l'ulteriore ratio autonoma eventualmente posta a fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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