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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9963/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Macerata, con cui era stata delegata la notifica e disposto il ripristino dell’efficacia di una misura cautelare personale (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) che era cessata per decorrenza del termine massimo. I difensori sostenevano che il provvedimento avesse natura dispositiva/ordinatoria e quindi fosse impugnabile con appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., denunciando violazioni degli artt. 299, 303, 307 e 310 c.p.p. e ravvisando illegittimità del provvedimento presidenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per intervenuta rinuncia, attuata con comunicazione formale del difensore (procuratore speciale) del 29 gennaio 2024, motivata da sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla revoca, con ordinanza del giudice che procede del 22 gennaio 2024, della misura cautelare oggetto dell'impugnazione. È stata rilevata la validità formale della rinuncia (atto abdicativo, irrevocabile e recettizio), per cui non è stata esaminata la questione di merito; non sono state imposte spese o sanzioni ai ricorrenti in considerazione della tempestività e della ragione della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 282 cod. proc. pen.

    delegazione alla polizia giudiziaria per la notifica del provvedimento e ripristino della misura in corso di esecuzione

    norma utilizzata nel provvedimento impugnato per delegare la notifica e il ripristino dell'efficacia della misura cautelare

  • art. 299 cod. proc. pen.

    titoli relativi alla competenza e funzioni del giudice

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il provvedimento presidenziale fosse incompatibile con gli schemi tipici della materia cautelare

  • art. 303 cod. proc. pen.

    disposizioni su misure cautelari

    richiamato dai ricorrenti nell'ambito della censura sulla natura e modalità di adozione delle misure cautelari

  • art. 307 cod. proc. pen.

    norme sulle misure cautelari personali

    parte delle norme processuali che i ricorrenti ritenevano travisate dal Tribunale per il riesame

  • art. 310 cod. proc. pen.

    impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari personali (appello)

    centrale nella discussione: i ricorrenti sostenevano che il provvedimento presidenziale fosse impugnabile come ordinanza de libertate ai sensi di tale articolo; il Tribunale per il riesame ha ritenuto che non si trattasse di ordinanza impugnabile

  • art. 589 cod. proc. pen.

    forme e soggetti legittimati alla rinuncia all'impugnazione

    stabilisce le forme richieste per la rinuncia: la Corte ha verificato che la rinuncia fosse stata effettuata nelle forme previste (dichiarazione sottoscritta dal difensore/procuratore speciale)

  • art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    effetto dell'avvenuta rinuncia sull'ammissibilità del ricorso

    norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente rinunciato all'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è atto formale, abdicativo, irrevocabile e recettizio: se correttamente manifestata e ricevuta, rende il ricorso inammissibile senza che la Corte entri nel merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse (per es. revoca della misura oggetto del ricorso) è causa di inammissibilità e può giustificare una rinuncia valida e tempestiva, escludendo l'obbligo di condanna alle spese o sanzioni se la rinuncia è motivata e comunicata in tempo.
  • La distinzione tra provvedimento 'presidenziale' e 'ordinanza de libertate' è rilevante per l'impugnabilità: non tutti gli atti a contenuto dichiarativo o redatti dal solo Presidente sono automaticamente impugnabili come ordinanze in materia cautelare; la qualificazione giuridica del provvedimento incide sull'accesso allo strumento dell'appello (art. 310 c.p.p.).
  • Se si ritiene che un provvedimento presidenziale abbia natura dispositiva idonea a ripristinare una misura cautelare, è opportuno agire tempestivamente e nella forma prevista per l'impugnazione; in alternativa, valutare la conservazione dell'interesse prima di rinunciare.
  • Per evitare conseguenze economiche, la rinuncia tempestiva e motivata per sopravvenuta mancanza di interesse è consigliabile quando l'oggetto del ricorso viene meno durante il procedimento.

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