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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7910/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che li aveva condannati per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (artt. 110, 483 c.p. e art. 7 d.P.R. 445/2000) per avere trasmesso tramite sportello telematico una pratica edilizia intestata a Silvana Faedo attestando dichiarazioni mai rese. I motivi di censura riguardavano: (1) presunto travisamento della prova e vizio di motivazione (si sosteneva che fosse stato conferito un incarico orale a Pandolfo); (2) violazione di legge con riferimento alla diversa procedibilità/archiviazione per falsità di scrittura privata (art. 485 c.p.) e carenza di prova per la posizione di Gazzo; (3) omissione di pronuncia sulla istanza di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi diretti al riesame del merito e all'erronea applicazione di norme penali relative alla falsità in scrittura privata, confermando la valutazione della Corte d'appello circa la responsabilità penale fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli elementi istruttori. Tuttavia la Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto), annullando la sentenza limitatamente a quel punto e rinviando ad altro giudice per nuovo giudizio esclusivamente sulla valutazione e motivazione inerente l'applicabilità della causa di non punibilità. Nel resto la sentenza di condanna (pena di due mesi di reclusione a ciascuno, con attenuanti e aumento per continuazione) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevata la partecipazione in concorso tra i due imputati nella commissione del reato di falsità ideologica; norma applicata per identificare l'aggravante della concorso di persone

  • art. 483 cod. pen.

    Ritenuta norma sanzionatoria applicabile alla falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive di atto notorio richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000: la Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui la falsità in tali dichiarazioni è perseguibile ai sensi dell'art. 483

  • art. 7 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla trasmissione della pratica amministrativa tramite sportello telematico; contestata l'attestazione di dichiarazioni mai rese nella documentazione amministrativa

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Richiamo posto dalla Corte di cassazione: l'art. 76 collega le dichiarazioni sostitutive alle norme penali (in particolare art. 483), consentendo la punibilità della falsità nelle dichiarazioni destinate a formare atti pubblici

  • art. 485 cod. pen.

    Falsità in scrittura privata: è stata menzionata una precedente richiesta di archiviazione per tale reato; la Corte ha ritenuto che l'archiviazione per art. 485 non incida sulla diversa fattispecie di falsità in atto pubblico contestata ex art. 483

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma usata per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta nel giudizio di rinvio e per l'escussione della persona offesa come prova decisiva

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge) e ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova

  • art. 131-bis cod. pen.

    I difensori avevano chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione ha rilevato l'omessa pronuncia del giudice di merito su tale istanza e ha annullato la sentenza per questo motivo rinviando per nuovo giudizio sul punto

  • art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Richiamata in relazione all'abrogazione dell'art. 485 c.p. (contestata nei fatti): contestualizzazione normativa relativamente all'evoluzione legislativa della disciplina delle falsità

Massime di principio

  • Quando il difensore richiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice deve esprimersi esplicitamente: l'omessa pronuncia costituisce vizio che può giustificare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuova decisione
  • La Corte di cassazione non è sede per un nuovo esame del merito probatorio: i ricorsi che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove di merito sono inammissibili salvo macroscopici vizi di motivazione evidenziabili a occhio nudo
  • La falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive di atti notori può essere punita ai sensi dell'art. 483 c.p. se l'art. 76 del d.P.R. 445/2000 rinvia alle norme penali; quindi l'assenza di autenticazione formale non esclude automaticamente la configurabilità del reato
  • L'archiviazione o l'improcedibilità di una diversa fattispecie (es. falsità in scrittura privata) non impedisce necessariamente l'accertamento della responsabilità per la diversa ipotesi di falsità in atto pubblico: occorre valutare se i fatti e i documenti sono gli stessi e la rilevanza penale distinta
  • In caso di annullamento parziale con rinvio per valutare la particolare tenuità, il giudice di rinvio deve motivare la decisione sul punto senza poter dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta quando ciò sia incompatibile con i principi richiamati dalla giurisprudenza

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