Sentenza n. 664/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento dell’Ordinanza di sgombero dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica E.R.P. emessa in data 28.06.2022 dal Comune di Fontanella, notificata mediante consegna a mani in data 15.07.2022, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero dell’alloggio ERP e gli atti connessi. All’udienza pubblica il suo difensore ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia non era stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza e il difensore del Comune non era presente in udienza al momento della dichiarazione; pertanto non risultava provata la conoscenza formale della rinuncia da parte della controparte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando la dichiarazione resa in udienza come rinuncia irrituale. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso richiede, oltre alla provenienza dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, la conoscenza della controparte e l’assenza di un interesse di quest’ultima alla prosecuzione. In mancanza della tempestiva notificazione o di una dichiarazione resa alla presenza del difensore della controparte, la rinuncia non produce l’estinzione del giudizio; può tuttavia valere, ai sensi dell’art. 85, comma 4, c.p.a., come manifestazione della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione di merito, determinando l’improcedibilità. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa all’assenza delle condizioni reddituali.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso deve provenire dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti e non deve incontrare l’opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione; in difetto della conoscenza della controparte, la rinuncia è irrituale.
art. 85, comma 4, c.p.a.
la rinuncia irrituale può valere come manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso
Una rinuncia priva dei requisiti formali non estingue il giudizio, ma può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo richiede che la dichiarazione provenga dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, che sia formalmente portata a conoscenza delle altre parti e che non vi sia opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La conoscenza della rinuncia da parte della controparte può risultare dalla notificazione dell’atto almeno dieci giorni prima dell’udienza, dalla dichiarazione resa in udienza alla presenza del difensore della controparte o da forme equipollenti idonee a dimostrare tale conoscenza.
- La rinuncia irrituale non determina l’estinzione del processo, ma può essere interpretata come manifestazione della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione di merito e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La mancata prova della conoscenza della rinuncia da parte della controparte impedisce di attribuire alla dichiarazione l’effetto estintivo proprio della rinuncia rituale.
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