Cassazione Penale, Sentenza n. 10039/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ervin Marku ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. cit.) e per plurime cessioni di stupefacenti (art. 73 d.P.R. cit.), contestando in particolare: 1) la ricostruzione circa la sua intraneità al sodalizio, essendo a suo dire marginalmente coinvolto in pochi episodi di spaccio in un arco temporale ristretto e senza un ruolo organizzativo; 2) l'uso di elementi indiziari (coabitazione con il fratello, intestazione di veicoli, qualche captazione ambientale) come prova di "affectio societatis" e di un contributo consapevole, senza che fosse dimostrato ruolo attivo o gestione di un magazzino; 3) la mancata considerazione, da parte della Corte di merito, delle indagini difensive ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. e delle sommarie informazioni rese dai presunti acquirenti che offrivano letture alternative delle intercettazioni; 4) la motivazione ritenuta contraddittoria, tautologica e carente nel collegare i fatti e le prove alla responsabilità personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, riscontrando "asserzioni" illogiche e gravi lacune motivazionali nella sentenza impugnata. In particolare ha rilevato l'assenza di argomentazione sul perché la convivenza con il fratello e l'intestazione dei veicoli dovessero essere considerate indice di partecipazione consapevole, la mancata valutazione delle investigazioni difensive (art. 391-bis) e l'insufficiente spiegazione delle singole cessioni contestate. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame e una nuova motivazione priva delle aporie e delle omissioni censurate.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
Per la configurazione del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è richiesta la prova dell'affectio societatis e di un contributo consapevole e causale all'attività del sodalizio; la mera coabitazione o connivenza passiva non è sufficiente a dimostrare partecipazione.
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
Le cessioni di stupefacenti devono essere adeguatamente provate; l'uso di linguaggio criptico e la fugacità dei contatti, da soli, non sostituiscono una motivazione logica e coerente che colleghi le intercettazioni e gli elementi investigativi agli specifici episodi di spaccio.
Codice di procedura penale - art. 391-bis
Le risultanze dell'indagine difensiva ex art. 391-bis (sommarie informazioni, memorie, atti) devono essere esaminate e valutate dal giudice; l'omissione della loro considerazione può rendere la motivazione carente.
Codice Penale - art. 40
Non grava sul convivente un obbligo giuridico di impedire l'evento; il comportamento omissivo di mancata opposizione non costituisce automaticamente partecipazione morale al reato.
Massime di principio
- La sola convivenza o rapporti di parentela con soggetti dediti a reati non costituiscono, senza ulteriori elementi, prova di partecipazione a un'associazione criminale.
- Per affermare il concorso nel reato è necessario dimostrare un apporto consapevole e causalmente rilevante: atti organizzativi, gestione di risorse del sodalizio o comportamenti agevolativi espliciti, non meri indizi formali.
- Intercettazioni caratterizzate da linguaggio criptico o contatti fugaci richiedono una motivazione logica che le colleghi ai fatti contestati; le spiegazioni offerte dagli interlocutori o dalle indagini difensive devono essere considerate e valutate.
- Gli elementi indiziari economici (possesso o uso di veicoli, immobili, risorse) devono essere concretamente collegati alla provenienza illecita o all'impiego nell'attività criminosa, non possono essere valorizzati in via puramente assertiva.
- Il giudice deve esaminare e motivare specificamente le doglianze difensive rilevanti per la decisione; omissioni o ragionamenti tautologici sulla responsabilità comportano rischio di annullamento per carenza motivazionale.
- In caso di carenze motivazionali manifeste la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, non sempre assolvendo di diritto l'imputato: è richiesta una nuova valutazione di merito conforme ai principi indicati.
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