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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38656/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura che la Corte d'Appello ha riformato l'assoluzione fondata sul difetto del dolo utilizzando per la valutazione probatoria due atti estranei o esclusi dal fascicolo dibattimentale (le spontanee dichiarazioni del 9/6/2016 e la memoria scritta del 9/2/2017) la cui utilizzazione era stata negata o non formalmente acquisita, violando le norme sull'inutilizzabilità degli atti. Inoltre si lamenta la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p. poiché la Corte di merito ha basato la condanna sulla presunta incongruenza tra quei due atti senza valutare l'interrogatorio dibattimentale reso il 9/10/2020, e la mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato in violazione dell'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p., essendo stata riformata l'assoluzione in ragione di diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni rese in causa propria

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia illegittimamente utilizzato atti non acquisiti al fascicolo dibattimentale e omesso la rinnovazione dell'esame dell'imputato quando ha riformato l'assoluzione basata sulle sue dichiarazioni. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e il principio della Corte EDU (art. 6 CEDU), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio conforme ai principi indicati (assunzione diretta e valutazione dell'esame dell'imputato e corretto utilizzo degli atti processuali)

Norme richiamate

  • art. 415‑bis cod. proc. pen.

    Riferimento all'avviso di chiusura indagini; la memoria redatta a seguito di tale avviso è utilizzabile secondo regole specifiche e non è automaticamente acquisibile se non rispettati i presupposti

  • art. 503, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamata come possibile strada per l'acquisizione/contestazione della memoria in fase dibattimentale, non risultata seguita; indicazione che l'utilizzo formale richiede procedure previste dall'ordinamento

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola l'onere motivazionale del giudice; la Corte d'appello doveva fornire motivazione rafforzata e valutare espressamente l'interrogatorio dibattimentale del 1º grado quando riformava un'assoluzione

  • art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di rinnovazione dell'esame dell'imputato in appello quando la condanna si fonda su una diversa valutazione di dichiarazioni rese in primo grado; la sua violazione determina illegittimità della decisione di merito

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU, causa Maestri e altri c. Italia)

    Principio del giusto processo: il mancato esame diretto dell'imputato in sede di appello, se decisivo per la condanna, può violare l'art. 6; implica che il giudice d'appello assuma direttamente e valuti le prove dichiarative decisive

Massime di principio

  • Se un giudice d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni rese dall'imputato in primo grado, deve rinnovare l'esame dell'imputato (assumere direttamente la prova dichiarativa) prima di arrivare alla condanna
  • Atti esclusi dal fascicolo dibattimentale o non formalmente acquisiti non possono essere utilizzati come base probatoria per la condanna; l'uso di tali atti determina vizi radicali nella decisione
  • La Corte d'appello deve fornire motivazione rafforzata quando riforma un'assoluzione: deve valutare espressamente le dichiarazioni rese in dibattimento e spiegare perché ne contesta l'attendibilità
  • La mancata assunzione diretta e valutazione della prova dichiarativa decisiva può configurare violazione del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU) e comportare annullamento e rinvio
  • Quando una memoria o dichiarazione è stata redatta a seguito dell'avviso ex art. 415‑bis, la sua utilizzazione in dibattimento richiede il rispetto delle procedure previste (es. contestazioni ai sensi dell'art. 503 c.p.p.); l'assenza di tali passaggi ne inficia l'utilizzabilità

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