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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37653/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società agricola, di un esteso compendio immobiliare in una vendita forzata presso il Tribunale di Sassari, con regolare versamento della cauzione e del saldo prezzo. Successivamente il giudice dell'esecuzione revocava d'ufficio l'aggiudicazione per inesattezze riscontrate negli atti di pignoramento. La società proponeva opposizione agli atti esecutivi, poi rigettata, e parallelamente agiva per il risarcimento dei danni nei confronti della banca creditrice pignorante, sostenendo che il pignoramento fosse errato e che la revoca e la temporanea indisponibilità delle somme versate le avessero causato un danno, compreso un danno da ritardo per la mancata corresponsione di interessi sulla somma restituita dopo circa sette mesi. Nel ricorso per cassazione venivano denunciati, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2043, 1226, 1227 c.c. e dell'art. 96, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse escluso il danno per difetto di prova del preciso ammontare e avesse negato la liquidazione equitativa; con il secondo motivo si denunciava la violazione degli artt. 1282 e 1277 c.c. per la mancata attribuzione degli interessi sulla somma versata e poi restituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, rilevando la carenza di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e comunque l'assenza di una compiuta allegazione e prova del danno, del nesso causale e della colpa del creditore procedente. Ha inoltre ribadito che la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone l'esistenza di un danno risarcibile già provato e non può supplire al difetto di prova dell'an debeatur. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, contestava in realtà un accertamento di fatto della Corte d'appello, la quale aveva rilevato che la somma era stata restituita subito dopo la revoca dell'aggiudicazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Per il risarcimento del danno da fatto illecito è necessaria la prova della colpa del soggetto agente, del nesso causale e dell'effettiva esistenza del danno.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno risarcibile sia provato nell'an debeatur e sia impossibile o molto difficile provarne il preciso ammontare; non può sostituire la prova del danno stesso.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato insieme alle regole sul danno risarcibile, senza una autonoma elaborazione specifica nel caso.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata non può essere riconosciuta se il pregiudizio viene allegato in relazione ad altro procedimento e non risulta adeguatamente provato nel giudizio esaminato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti accertati dai giudici territoriali.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve riportare adeguatamente i passaggi essenziali degli atti e dei documenti su cui si fonda; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 1282 c.c.

    La doglianza sugli interessi è stata respinta perché fondata su una contestazione di fatto, non su una reale violazione della disciplina degli interessi legali.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato con riguardo alla restituzione della somma e alla pretesa maturazione degli interessi, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2056 c.c.

    Il rinvio alle regole di liquidazione del danno non consente di prescindere dalla prova dell'esistenza di un danno risarcibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la liquidazione equitativa opera come equità giudiziale correttiva o integrativa, non come sostituto della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno da pignoramento o da attività esecutiva illegittima non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità dell'atto: occorre anche provare la colpa del creditore procedente, il nesso causale e il danno concretamente subito.
  • La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. è uno strumento suppletivo della quantificazione, non un mezzo per colmare la mancanza di prova dell'esistenza del danno o della responsabilità.
  • Una doglianza formulata come violazione di legge è inammissibile o infondata quando mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico gli atti e i passaggi processuali rilevanti; la mancata autosufficienza sul contenuto delle difese e delle allegazioni di merito comporta inammissibilità del motivo.
  • La pretesa agli interessi su somme restituite può essere respinta se il giudice di merito accerta in fatto una restituzione tempestiva o comunque se la censura non attacca correttamente la ratio decidendi.
  • La responsabilità processuale aggravata richiede una specifica allegazione e prova del pregiudizio nel processo in cui se ne chiede il riconoscimento, non essendo sufficiente il richiamo ad altri giudizi paralleli o collegati.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di liteInadempimento
RamiEsecuzioniResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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