Cassazione Penale, Sentenza n. 10121/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia avv. Gandolfo Geraci contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/02/2022 che aveva confermato la condanna di brio Salvatore per il delitto di furto in abitazione aggravato. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di norme processuali a pena di nullità (artt. 601, 177, 178 e 179 c.p.p.), con la censura della mancata notifica al nuovo difensore nominato il 19/09/2019 del decreto di citazione a giudizio riemesso il 17/01/2022; (2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per insufficiente valutazione delle deduzioni difensive in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'agente e della responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per il primo motivo (error in procedendo). Ha ritenuto che il decreto di citazione a giudizio del 17/01/2022 non sia stato notificato al difensore di fiducia nominato il 19/09/2019, con conseguente lesione del diritto di difesa tecnica. Tale omissione integra una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
L'art. 606, lett. c) consente di dedurre "error in procedendo" e permette alla Cassazione di esaminare anche il fatto; la lett. e) è la base della censura sul vizio di motivazione. Nel caso concreto il ricorso per error in procedendo è stato ritenuto ammissibile e fondato.
art. 601 cod. proc. pen.
Norma richiamata a titolo di regime delle notificazioni e del processo; richiamata nel contesto della nullità per mancata notifica degli atti al difensore successivamente nominato.
art. 177 cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali la cui inosservanza può comportare nullità; riguarda la partecipazione dell'imputato e le formalità del procedimento (richiamo generale nel contesto della difesa).
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la violazione di norme sul garantire la presenza e la difesa dell'imputato, come la mancata notifica al difensore, costituisca nullità assoluta di ordine generale se ricorrono le condizioni previste dall'art. 178, comma 1, lett. c).
art. 179 cod. proc. pen.
Confermato che la nullità riconducibile alla omissione di atti essenziali di notifica cagiona nullità assoluta e invalida la successiva decisione giudiziale, comportando annullamento e rinvio.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013; SS.UU., n. 42792 del 31/10/2001
Riferimenti giurisprudenziali per il principio secondo cui, in caso di "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la Corte di cassazione può essere giudice anche del fatto ed esaminare direttamente gli atti processuali.
Massime di principio
- La mancata notifica di atti processuali essenziali al difensore di fiducia nominato antecedentemente all'atto riemesso può integrare una nullità assoluta che annebbia l'intero giudizio di merito e determina l'annullamento della sentenza.
- Quando si prospetta un "error in procedendo" la Corte di cassazione può accedere all'esame diretto degli atti e valutare anche questioni di fatto connesse alla regolarità procedurale.
- Il rispetto delle formalità di notifica, soprattutto dopo la sostituzione o nomina di un nuovo difensore, è imprescindibile per la tutela del diritto di difesa; la loro omissione è suscettibile di conseguenze gravi e insanabili.
- Le censure sulla motivazione (valutazione delle fonti dichiarative o riconoscimenti fotografici) restano rilevanti ma possono diventare seconde rispetto a nullità procedurali di ordine generale; se sussiste una nullità formale che abbia inciso sul diritto di difesa, la decisione va annullata e la verifica del materiale probatorio potrà essere rimessa al nuovo giudizio.
- In situazioni simili, la parte interessata deve tempestivamente far valere la mancata notifica e la violazione del diritto di difesa per ottenere il controllo di legittimità e, se accertata la nullità, il rinvio per nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →