Ordinanza del 03/09/2018 n. 21583 - Corte di Cassazione
Contenzioso- Rapporto tra processo tributario e altri processi - Fallimento - Passività fallimentari - Dichiarazione del giudice ex art. 642 c.p.c. - Decreto ingiuntivo - Opposizione al Fallimento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il riconoscimento, nel passivo fallimentare, della prelazione ipotecaria e delle spese derivanti da un decreto ingiuntivo non opposto entro quaranta giorni, ma dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. solo dopo la dichiarazione di fallimento. Il decreto ingiuntivo è opponibile alla procedura concorsuale soltanto se la dichiarazione di esecutorietà interviene prima del fallimento; il mero decorso del termine per l’opposizione e la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. non sono sufficienti.
Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto e necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo
La pronuncia riguarda il rapporto tra processo monitorio e procedura fallimentare, con particolare riferimento alla possibilità di far valere nei confronti del fallimento un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore. La Corte di cassazione conferma che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale soltanto quando il giudice ne dichiara l’esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., dopo avere verificato la regolarità della notificazione.
Vicenda processuale e ammissione al passivo
E. s.r.l. aveva chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento di altra società. Il giudice delegato aveva ammesso il credito per 153.036,08 euro in via chirografaria, escludendo:
- l’ammissione in via privilegiata, collegata alla prelazione ipotecaria che la società riteneva acquisita in forza del decreto ingiuntivo;
- le spese del procedimento monitorio;
- l’imposta ipotecaria.
La società aveva proposto opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare. Il Tribunale di Treviso, con decreto del 28 giugno 2017, aveva respinto l’opposizione, ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse divenuto opponibile alla procedura soltanto se la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. fosse intervenuta prima della dichiarazione di fallimento.
Motivi del ricorso per cassazione
La società aveva articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo aveva denunciato la falsa applicazione dell’art. 93 della legge fallimentare in relazione all’art. 647 c.p.c., sostenendo che l’opponibilità del decreto ingiuntivo dovesse dipendere dal semplice decorso infruttuoso del termine di quaranta giorni per proporre opposizione, e non dalla successiva dichiarazione giudiziale di esecutorietà. Nel caso concreto, secondo la ricorrente, il termine per l’opposizione era scaduto prima del fallimento.
Con il secondo motivo aveva lamentato l’omesso esame della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, ritenuta circostanza decisiva e oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo aveva dedotto la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, sostenendo che il decreto ingiuntivo e il riconoscimento della prelazione ipotecaria avessero generato una legittima aspettativa tutelabile sul soddisfacimento privilegiato del credito.
Principio sulla dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto diviene irrevocabile e acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale soltanto nel momento in cui il giudice, verificata la regolarità della notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Tale verifica costituisce una vera attività giurisdizionale di controllo del contraddittorio e rappresenta l’ultimo atto del giudice nell’ambito del procedimento monitorio. Essa non può essere sostituita dal giudice delegato nella fase di accertamento del passivo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo privo, prima della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in giudicato formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento. La successiva emissione del decreto di esecutorietà, intervenuta dopo il fallimento, non rende il provvedimento opponibile alla procedura, poiché, una volta aperto il concorso, ogni credito deve essere accertato secondo le regole concorsuali previste dall’art. 52 della legge fallimentare.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 1774 del 24 gennaio 2018, Cass. n. 25191 del 24 ottobre 2017, Cass. n. 1650 del 27 gennaio 2014 e Cass. n. 2112 del 31 gennaio 2014, oltre ai precedenti Cass. n. 23202 del 2013, n. 28553 del 2011, n. 6198 del 2009 e n. 6085 del 2004.
Irrilevanza del decorso del termine per l’opposizione
La mancata proposizione dell’opposizione entro il termine di quaranta giorni non è sufficiente a rendere il decreto ingiuntivo opponibile al fallimento. Alla data della dichiarazione di fallimento deve essere già intervenuta la specifica dichiarazione giudiziale di esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto giuridicamente irrilevante il fatto che il debitore non avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo prima del fallimento.
Irrilevanza della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.
La Corte ha precisato che neppure la dichiarazione di provvisoria esecutorietà pronunciata ai sensi dell’art. 642 c.p.c. è sufficiente a rendere il decreto ingiuntivo opponibile alla procedura fallimentare.
Anche quando il decreto sia stato reso provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso, il passaggio in giudicato non si perfeziona prima dell’attività giurisdizionale prevista dall’art. 647 c.p.c. La provvisoria esecutorietà non equivale, quindi, alla definitività del provvedimento.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è equiparabile a una sentenza pronunciata nel contraddittorio delle parti, ancorché non ancora passata in giudicato. La Corte richiama sul punto Cass. n. 11811 del 27 maggio 2014, relativa all’ipotesi di fallimento dichiarato durante il giudizio di opposizione.
Prelazione ipotecaria e ammissione al passivo
Poiché il decreto ingiuntivo non era divenuto definitivo e opponibile prima della dichiarazione di fallimento, la prelazione ipotecaria collegata al provvedimento non poteva essere fatta valere nei confronti della procedura concorsuale.
Il credito è stato quindi correttamente ammesso soltanto in via chirografaria per 153.036,08 euro, con esclusione della collocazione privilegiata e delle ulteriori somme richieste a titolo di spese del procedimento monitorio e imposta ipotecaria.
Richiamo all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU
La Corte ha respinto anche la censura fondata sull’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
In primo luogo, la ricorrente non aveva indicato quale specifica norma interna fosse incompatibile con la disposizione convenzionale invocata.
In secondo luogo, la tutela dei beni prevista dalla norma CEDU può comprendere anche crediti e aspettative patrimoniali, ma la legittima aspettativa deve poggiare su una base sufficiente nel diritto interno, quale una disposizione legislativa, un atto legale o una giurisprudenza consolidata.
Nel caso esaminato, la possibilità di ottenere l’ammissione del credito in via chirografaria non risultava compromessa. Quanto alla pretesa aspettativa di ottenere l’ammissione privilegiata, essa non poteva qualificarsi come legittima, poiché la giurisprudenza della Corte di cassazione, da oltre un decennio, affermava in modo costante la necessità che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. fosse intervenuta prima del fallimento.
Decisione e conseguenze economiche
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il fallimento intimato non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La decisione è stata assunta il 12 luglio 2018 e depositata in cancelleria il 3 settembre 2018.
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