Ordinanza del 07/09/2018 n. 21879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente a Ires e Iva. Stabilisce che il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente, come termine autonomo previsto dalla legge, quando sussiste l’obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal D.Lgs. n. 74/2000, senza che sia necessario acquisire gli elementi del reato prima della scadenza del termine ordinario. Il raddoppio non si applica all’Irap, poiché tale imposta non prevede sanzioni penali. La sentenza è cassata parzialmente e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Raddoppio dei termini di accertamento per Ires e Iva e sua esclusione per l’Irap
Raddoppio dei termini di accertamento per Ires, Iva e Irap
La pronuncia riguarda l’impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa a un avviso di accertamento Ires, Iva e Irap per il periodo d’imposta 2006. La controversia concerne il rispetto dei termini di accertamento previsti dal D.P.R. n. 600/1973, art. 43, e dal D.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 3, nella versione applicabile ratione temporis, introdotta dal D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 25.
Il contribuente ha resistito con controricorso e ha riproposto le questioni rimaste assorbite nei precedenti gradi di giudizio.
Motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che i giudici d’appello avessero erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini di accertamento fosse subordinato all’acquisizione, prima della scadenza del termine ordinario, di elementi idonei a evidenziare la sussistenza di un reato tributario.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, il raddoppio avrebbe dovuto operare in presenza dei presupposti previsti dalla legge, senza che fosse necessario che gli elementi costitutivi dell’ipotesi penale fossero stati acquisiti entro il termine ordinario di accertamento.
Principi applicabili al raddoppio dei termini
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, fondato anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011. Il cosiddetto raddoppio dei termini:
- non costituisce una proroga dei termini ordinari;
- non comporta la riapertura di termini già scaduti;
- non determina la reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti;
- consiste nella previsione legislativa di termini distinti, autonomi e direttamente fissati dalla legge;
- opera al ricorrere di una speciale condizione obiettiva, ossia quando sussiste l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
I termini ordinari e quelli raddoppiati si riferiscono, quindi, a fattispecie originariamente diverse e non interferiscono tra loro. L’Amministrazione finanziaria non dispone di un margine discrezionale nell’applicazione del termine raddoppiato, che opera automaticamente quando ricorrono i presupposti legislativi.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 26037/2016 e Cass. n. 10345/2017.
Applicazione a Ires e Iva
Il motivo di ricorso è ritenuto fondato con riferimento all’Ires e all’Iva. La CTR della Lombardia non ha correttamente applicato i principi che regolano il raddoppio dei termini, avendo subordinato la relativa operatività alla disponibilità degli elementi denotanti l’ipotesi di reato prima della scadenza del termine ordinario.
Per tali imposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, affinché il giudice di rinvio proceda a un nuovo esame della controversia alla luce del principio secondo cui il termine raddoppiato opera autonomamente quando sussiste l’obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal D.Lgs. n. 74/2000.
Esclusione del raddoppio per l’Irap
La censura è invece ritenuta infondata con riferimento all’Irap. Per questa imposta non sono previste sanzioni penali e, conseguentemente, non è previsto alcun raddoppio dei termini di accertamento, né secondo la normativa previgente né secondo quella successiva.
La Corte richiama Cass. n. 1425/2018 e Cass. n. 20435/2017.
Decisione e rinvio
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. La sentenza della CTR della Lombardia viene cassata esclusivamente con riferimento all’Ires e all’Iva, mentre resta ferma la decisione relativa all’Irap.
La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni relative a Ires e Iva. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 7 set 2018Ordinanza del 07/09/2018 n. 21760 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 7 set 2018Ordinanza del 07/09/2018 n. 21767 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 6 set 2018Ordinanza del 06/09/2018 n. 21694 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 4 set 2018Ordinanza del 04/09/2018 n. 21602 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 3 set 2018Ordinanza del 03/09/2018 n. 21583 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 11 set 2018Ordinanza del 11/09/2018 n. 22089 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →