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Ordinanza

Ordinanza del 06/09/2018 n. 21694 - Corte di Cassazione

Impresa e mercato -Concorrenza e trasparenza - Fallimento - Atti pregiudizievoli - Azione revocatoria fallimentare - Mandato irrevocabile all'incasso e cessione di credito - Differenze - Atti solutori oggetto di irrevocabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di MPS contro la revoca, ex art. 67 legge fallimentare, delle rimesse effettuate su un conto corrente scoperto di una società poi fallita. Il mandato irrevabile all’incasso non trasferisce la titolarità dei crediti, ma attribuisce solo la legittimazione a riscuoterli; pertanto, le somme incassate dalla banca e utilizzate per ridurre l’esposizione debitoria della società costituiscono atti solutori autonomamente revocabili, indipendentemente dalla revocabilità del mandato o del negozio sottostante. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Revocabilità dei pagamenti riscossi dalla banca mediante mandato irrevocabile all’incasso nel periodo sospetto fallimentare

Revocabilità delle rimesse riscosse mediante mandato irrevocabile all’incasso

La pronuncia esamina la revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati in favore di una banca attraverso l’incasso di crediti commerciali della società poi fallita. La Corte distingue il mandato irrevabile all’incasso dalla cessione del credito e afferma che, quando le somme riscosse dalla banca vengono utilizzate per ridurre l’esposizione debitoria del cliente su un conto corrente scoperto, tali incassi hanno natura solutoria e sono autonomamente revocabili ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare.

Vicenda processuale e decisioni di merito

MPS ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 29 ottobre 2015, n. 1700/2015, relativa al fallimento di un calzaturificio dichiarato il 24 novembre 2000. La sentenza d’appello aveva confermato, con rettifica dell’importo, l’inefficacia di rimesse effettuate nel biennio anteriore al fallimento su un conto corrente ordinario non assistito da apertura di credito.

Le operazioni erano state indicate, tra l’altro, come:

  • anticipazioni export;
  • finanziamenti per anticipi su fatture;
  • accrediti da conto salvo buon fine.

La Corte d’appello aveva dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 67, comma 1, della legge fallimentare, rimesse fino alla somma complessiva rettificata di euro 315.982,04 e aveva inoltre confermato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 2, di ulteriori versamenti effettuati sul medesimo conto corrente.

Accertamenti compiuti dai giudici di merito

La Corte d’appello aveva ritenuto che non fosse stata provata l’esistenza di una formale apertura di credito in conto corrente. Il rapporto era stato invece ricostruito come caratterizzato dalla possibilità per la banca di richiedere in ogni momento la restituzione delle somme.

Era stata inoltre esclusa la prova, da parte della banca, della propria inscientia decoctionis, cioè della mancata conoscenza dello stato d’insolvenza della società. Dalla documentazione relativa alle evidenze della Centrale dei rischi emergevano, secondo i giudici di merito, sintomi positivi dell’insolvenza agevolmente riscontrabili.

La Corte d’appello aveva anche affermato che:

  • i debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati distinti dal rapporto negoziale che ne costituisce la causa;
  • i pagamenti possono quindi essere revocati indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in esecuzione dei quali sono stati effettuati;
  • l’anormalità del pagamento deve essere valutata in relazione al complessivo meccanismo economico-causale utilizzato;
  • le anticipazioni su fatture possono risultare anormali quando siano finalizzate all’eliminazione della scopertura del conto corrente.

Tesi sostenute dalla banca

MPS aveva sostenuto che le rimesse relative alle anticipazioni import, export e salvo buon fine costituissero mezzi normali di pagamento collegati a contestuali cessioni di credito.

La banca aveva inoltre dedotto la violazione dell’art. 67 della legge fallimentare e degli artt. 1260, 1264 e 1265 del codice civile, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la revocabilità delle cessioni di credito, anziché revocare direttamente le rimesse effettuate per le anticipazioni.

Inammissibilità del primo motivo di ricorso

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la tesi della banca, secondo cui le rimesse costituivano adempimenti di cessioni di credito, era stata introdotta soltanto nel giudizio di legittimità. La ricorrente non aveva indicato se, quando e in quale modo tale questione fosse stata tempestivamente sottoposta ai giudici di merito.

La Corte ha inoltre ricordato che la qualificazione del negozio giustificativo dell’anticipazione richiede l’accertamento della comune volontà delle parti ed è riservata al giudice di merito. In sede di cassazione può essere contestata soltanto per violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale o per un vizio motivazionale specificamente dedotto.

A tal fine, il ricorso avrebbe dovuto trascrivere la regolamentazione contrattuale rilevante, o almeno la parte controversa, indicando con precisione le lacune argomentative o gli elementi valutati in modo irrazionale. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 4178/2007 e Cass. n. 9387/2011.

Differenza tra cessione del credito e mandato all’incasso

La Corte ribadisce la distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

Nella cessione del credito si verifica il trasferimento immediato della titolarità del credito. Il cessionario diventa quindi l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto.

Nel mandato all’incasso, invece, al mandatario viene attribuita soltanto la legittimazione a riscuotere il credito, mentre la titolarità resta in capo al mandante. Anche quando il mandato è irrevocabile e svolge una funzione di garanzia, tale funzione si realizza in via meramente empirica, attraverso la possibilità per il mandatario di trattenere le somme riscosse e soddisfare il proprio credito.

La Corte richiama Cass. n. 7074/2005, Cass. n. 1391/2003 e Cass. n. 9387/2011.

Funzione solutoria degli incassi effettuati dalla banca

Nel caso concreto, il giudice di merito aveva ragionevolmente ritenuto che l’anticipazione degli importi delle fatture non fosse accompagnata da una cessione dei crediti a garanzia, ma soltanto dal conferimento di un mandato all’incasso.

Gli incassi provenienti dai debitori della società erano stati utilizzati direttamente dalla banca per ridurre l’esposizione generale e unitaria del cliente, contabilizzata su altra posizione, anziché essere imputati esclusivamente alla singola anticipazione cui si riferivano.

La riscossione e l’utilizzo delle somme da parte della banca avevano quindi prodotto l’estinzione, totale o parziale, del debito della società mandante. Ne derivava una funzione satisfattiva e solutoria del meccanismo negoziale.

La Corte precisa che tale effetto non è escluso dal fatto che il mandato fosse stato conferito contestualmente alla nascita del rapporto obbligatorio. Richiama, sul punto, Cass. n. 18148/2002 e Cass. n. 4754/2000.

Natura revocabile delle rimesse su conto corrente scoperto

Le somme versate dai terzi debitori della società sul conto corrente del loro creditore costituivano atti estintivi dell’esposizione della società nei confronti della banca, poiché i terzi non erano obbligati verso l’istituto di credito.

L’accredito determinava una posta attiva a favore del correntista e, in ragione del carattere scoperto del conto, la successiva utilizzazione delle somme da parte della banca assumeva natura di rimessa solutoria revocabile ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare.

Non rilevava l’effetto compensativo meramente contabile prodotto dalla movimentazione del conto corrente, poiché tale effetto non coincide con la compensazione legale. La sostanza economica dell’operazione consisteva nella riduzione dell’esposizione debitoria della società fallita.

La Corte richiama Cass. n. 7074/2005 e Cass. n. 9387/2011, nonché Cass. n. 23261/2014.

Anormalità del pagamento

L’anormalità non deve essere valutata considerando isolatamente ciascun atto negoziale, ma con riferimento alla ratio economico-causale complessiva del meccanismo satisfattorio.

Nel caso esaminato, il pagamento non era effettuato direttamente mediante strumenti caratterizzati da liquidità, esigibilità, immediatezza e circolabilità. Esso derivava invece dal collegamento tra più negozi, comprendenti l’anticipazione bancaria, il mandato all’incasso e la destinazione delle somme riscosse alla riduzione dell’esposizione debitoria generale.

Tale struttura rendeva i pagamenti strumenti diversi dal denaro ed estranei alle comuni relazioni commerciali, con conseguente qualificazione come pagamenti anormali ai fini della revocatoria.

Autonomia della revocatoria degli atti solutori

La Corte afferma che gli atti solutori sono autonomamente revocabili ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare, indipendentemente dalla revocabilità del mandato all’incasso o dei negozi in adempimento dei quali i pagamenti sono stati effettuati.

L’indagine sulla funzione effettiva del negozio spetta al giudice di merito. Una volta accertato che le somme hanno estinto obbligazioni della società fallita verso la banca e hanno pregiudicato il ceto creditorio, la revoca dei pagamenti può essere pronunciata autonomamente.

Il principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass. n. 9387/2011, Cass. n. 7074/2005, Cass. n. 1391/2003, Cass. n. 3583/2011, Cass. n. 27669/2011, Cass. n. 8225/2015 e Cass. n. 23261/2014.

La Corte precisa inoltre che, anche in presenza di una cessione del credito, le somme potrebbero essere revocate per la parte eccedente la copertura della garanzia, secondo Cass. n. 17268/2013.

Esito del giudizio e conseguenze economiche

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. MPS è stata condannata a rimborsare alla parte costituita le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

La decisione è stata assunta a Roma il 10 luglio 2018 e depositata in cancelleria il 6 settembre 2018.

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