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Ordinanza

Ordinanza del 04/09/2018 n. 21602 - Corte di Cassazione

Contenzioso- Rapporto tra processo tributario e altri processi - Fallimento - Ricorso presentato dal fallito - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società fallita, sia in proprio sia quale rappresentante della società. Il ricorso personale è privo di legittimazione attiva; quello proposto per la società è inammissibile perché il curatore, con autorizzazione del giudice delegato, aveva espressamente deciso di non promuovere né proseguire l’azione. L’eccezionale legittimazione del fallito presuppone infatti una totale inerzia degli organi fallimentari, non una loro valutazione negativa sull’opportunità della controversia. I ricorrenti sono condannati alle spese, liquidate in Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal fallito contro una sentenza sfavorevole al fallimento, quando il curatore, autorizzato dal giudice delegato, abbia scelto di non impugnare.

Inammissibilità del ricorso del fallito contro la sentenza sfavorevole al fallimento

La Corte di cassazione esamina un ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, contro una precedente sentenza della stessa Corte che aveva rigettato il ricorso della società contribuente e confermato l’accertamento tributario. Il ricorso è stato presentato dalla società in fallimento, rappresentata dall’ex legale rappresentante M.G., e dallo stesso M.G. in proprio.

Contesto tributario

La sentenza oggetto di revocazione aveva confermato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, riguardante IVA, IRAP e IRPEG. L’Amministrazione finanziaria contestava:

  • ricavi non contabilizzati per Euro 9.302.218;
  • acquisti senza fattura per Euro 359.847.

L’accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di finanza, conclusa il 30 giugno 2006, durante la quale erano stati rinvenuti documenti extracontabili costituiti da undici registri denominati “scadenziari attivi”, contenenti annotazioni relative ad assegni bancari e cambiali ricevuti dalla contribuente.

Motivi del ricorso per revocazione

I ricorrenti deducevano due ragioni:

  • un errore di percezione degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo d’ufficio e negli scritti processuali, ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento dei costi correlati ai ricavi recuperati a tassazione;
  • un conflitto tra il giudicato formatosi nella controversia relativa al periodo d’imposta 2004 e la sentenza della Corte di cassazione n. 12223 del 2017, resa con riferimento all’anno d’imposta 2005.

La Corte non procede tuttavia all’esame dei motivi, poiché rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della legittimazione processuale.

Inammissibilità del ricorso proposto da M.G. in proprio

Il ricorso proposto da M.G. personalmente è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. L’interessato non aveva partecipato ai precedenti giudizi di merito e, pertanto, non poteva impugnare la relativa decisione in sede di revocazione.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, in materia societaria, il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, ha stabilito la riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie. Tale disciplina esclude anche la sussistenza di un interesse personale e diretto dell’ex legale rappresentante rispetto alla controversia tributaria della società.

Legittimazione processuale in caso di fallimento

La Corte ribadisce il principio derivante dalla L. Fall., art. 43, secondo cui la dichiarazione di fallimento non priva il fallito della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle controversie relative a tali rapporti.

La legittimazione processuale spetta in via esclusiva al curatore fallimentare. Il fallito può eccezionalmente agire per la tutela dei propri diritti patrimoniali soltanto quando l’amministrazione fallimentare sia rimasta totalmente inerte e tale inerzia sia espressione di un completo disinteresse degli organi della procedura.

L’eccezionale legittimazione del fallito non opera, invece, quando la mancata iniziativa del curatore dipenda da una valutazione negativa circa la convenienza o l’opportunità della controversia. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 11117 del 2013, Cass. n. 13814 del 2016, Cass. n. 13991 del 2017, Cass. n. 9248 del 2015 e Cass. n. 8132 del 2018.

Applicazione del principio al caso concreto

Nel caso esaminato non sussisteva una situazione di inerzia degli organi fallimentari. Gli stessi ricorrenti avevano riferito che il curatore, in risposta alla richiesta di conoscere le determinazioni della procedura sulla possibilità di proporre revocazione, aveva comunicato che, con provvedimento del 21 novembre, il giudice delegato aveva autorizzato la curatela a non svolgere alcuna attività in relazione alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione n. 16060/2017 e n. 16061/2017.

La Corte interpreta tale comunicazione come espressione di una precisa decisione della procedura di non promuovere l’azione giudiziaria, e non come semplice mancata attivazione. In particolare:

  • il provvedimento apposto sulla relazione del curatore era rivolto al curatore stesso e lo autorizzava a non assumere iniziative processuali;
  • la relazione evidenziava che la procedura non aveva mai svolto attività nei giudizi pendenti in cassazione;
  • un successivo provvedimento del giudice delegato, adottato a seguito di una richiesta di specificazione, aveva espressamente ribadito la volontà della curatela di non costituirsi in giudizio.

Ne consegue che la mancata impugnazione non derivava da disinteresse o inerzia, ma da una valutazione consapevole e negativa degli organi fallimentari sull’opportunità di proseguire o promuovere il giudizio.

Rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità

La Corte afferma che, quando gli organi della procedura fallimentare abbiano espresso una valutazione negativa sull’opportunità di promuovere il giudizio di revocazione, l’inammissibilità del ricorso del fallito è rilevabile d’ufficio.

Il principio è stato richiamato anche in Cass., Sez. L., n. 13991 del 6 giugno 2017, Cass., Sez. 5, n. 5571 del 9 marzo 2011 e Cass., Sez. 6-5, n. 21765 del 26 ottobre 2015.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo superfluo esaminare i motivi di revocazione proposti.

I ricorrenti, rimasti soccombenti, sono condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1-bis, dello stesso decreto.

La decisione è stata assunta a Roma il 21 giugno 2018 e depositata in cancelleria il 4 settembre 2018.

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