Ordinanza del 07/09/2018 n. 21760 - Corte di Cassazione
Tributi locali - ICI - Accertamento - Categoria catastale - Procedura DOCFA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Roma Capitale contro la sentenza della CTR del Lazio, confermando che, ai fini ICI, la variazione della categoria e della rendita catastale, anche se proposta tramite DOCFA, produce effetti dall’anno d’imposta successivo a quello dell’annotazione negli atti catastali. È stata inoltre ritenuta sufficiente, ai fini dell’appello tributario, la riproposizione delle argomentazioni già formulate in primo grado.
ICI e procedura DOCFA: efficacia temporale delle variazioni catastali
ICI e procedura DOCFA: efficacia delle variazioni catastali
La pronuncia riguarda l’efficacia temporale, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), delle variazioni della categoria e della rendita catastale determinate nell’ambito della procedura DOCFA. La Corte di cassazione ha confermato l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche quando la rendita catastale sia proposta dal contribuente mediante DOCFA.
Vicenda processuale
La società A.L.M.A. S.r.l. aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2006, emesso in conseguenza della variazione di destinazione di alcune unità immobiliari.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3300/22/2016, depositata il 24 maggio 2016 e non notificata, aveva invece accolto l’appello della contribuente.
Il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Primo motivo: specificità dell’appello tributario
Il Comune ha contestato la decisione della CTR per avere respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello della contribuente, sostenendo il difetto di specificità dei motivi. Il motivo era stato formulato denunciando omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Non è stato ravvisato alcun omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto alla specificità dei motivi d’appello, la CTR ha applicato correttamente il principio secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda respinta in primo grado è sufficiente ad assolvere l’onere di specificità previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando tali argomentazioni siano ritenute idonee a sostenere la pretesa della parte.
La Corte ha richiamato, tra le altre, le pronunce Cass. n. 14908 del 1° luglio 2014, Cass. n. 1200 del 22 gennaio 2016, Cass. n. 16163 del 3 agosto 2016 e Cass. n. 9937 del 20 aprile 2018. Ha inoltre rilevato che i richiami del Comune riguardavano la disciplina dell’appello ordinario prevista dal codice di rito e non erano idonei a superare la disciplina e i principi propri del processo tributario.
Secondo motivo: efficacia della categoria e della rendita catastale
Con il secondo motivo il Comune ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, del D.M. n. 701 del 1994 e delle disposizioni connesse.
La contestazione riguardava la decisione della CTR di riconoscere efficacia, ai fini ICI, alla categoria catastale D/8 e alla relativa rendita attribuita dall’allora Agenzia del Territorio in rettifica rispetto alla categoria D/7 e alla rendita proposte dalla società mediante procedura DOCFA.
La Corte ha dichiarato inammissibile anche questo motivo, poiché la sentenza impugnata era conforme al consolidato principio di diritto secondo cui le variazioni delle risultanze catastali producono effetti, per la determinazione della base imponibile ICI, dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
Principio di diritto applicato
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che le variazioni delle risultanze catastali rilevano ai fini della base imponibile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono state annotate negli atti catastali.
La Corte ha precisato che tale disciplina si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA per la determinazione o la proposta della rendita catastale. Pertanto, la presentazione della dichiarazione DOCFA non comporta, di per sé, un’anticipazione dell’efficacia fiscale della rendita o della categoria catastale rispetto al termine previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992.
La regola è giustificata dall’esigenza di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza. La Corte ha richiamato Cass. n. 3168 del 18 febbraio 2015 e Cass. n. 21310 del 15 ottobre 2010.
Esito del giudizio
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Roma Capitale, non ravvisando elementi idonei a giustificare una revisione dell’indirizzo interpretativo consolidato in materia di efficacia delle variazioni catastali e procedura DOCFA.
Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la società intimata non ha svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo.
Date della pronuncia
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio di Roma il 22 maggio 2018 ed è stata depositata in cancelleria il 7 settembre 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 7 set 2018Ordinanza del 07/09/2018 n. 21767 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 7 set 2018Ordinanza del 07/09/2018 n. 21879 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 6 set 2018Ordinanza del 06/09/2018 n. 21694 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 4 set 2018Ordinanza del 04/09/2018 n. 21602 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 3 set 2018Ordinanza del 03/09/2018 n. 21583 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 11 set 2018Ordinanza del 11/09/2018 n. 22089 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →