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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 732/2024, depositata in data 21/12/2024, notificata in data27/12/2024, non impugnata, nel giudizio R.G. n. 1383/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015;

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, divenuta definitiva perché non impugnata e regolarmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, come previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era coperto da giudicato e non era stato eseguito; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato l’integrale esecuzione della sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per eseguire l’incarico. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro e oggetto dell’obbligo di esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata in materia di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando l’inadempimento risulti dal mancato pagamento dovuto in base al giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • L’Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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