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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14799/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, detenuta in regime ex art. 41-bis, impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva indirizzata alla detenuta per il linguaggio criptico e potenzialmente pericoloso. Denuncia in primo luogo la mancata accoglienza della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (documentazione inviata via PEC), e in secondo luogo la carenza di motivazione dell'atto di trattenimento, sostenendo che il Tribunale non ha specificato i passaggi pericolosi né fornito elementi concreti a sostegno della ritenuta pericolosità della lettera.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo profilo, rileva che il difensore non ha dimostrato il legittimo impedimento secondo i requisiti normativi (comunicazione tempestiva, specifiche ragioni dell'essenzialità della sua presenza, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituzione). Sul secondo, afferma che la motivazione del trattenimento è adeguata: la missiva era sottoscritta da più appartenenti allo stesso gruppo terroristico della ricorrente e conteneva affermazioni sull'atteggiamento verso lo Stato che hanno reso ragionevole il pericolo per l'ordine pubblico; inoltre la Corte ritiene legittimo non riportare integralmente i passaggi pericolosi per non rivelarne il contenuto. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Contestualizza il regime di detenzione della ricorrente come fattore rilevante per la valutazione del rischio della corrispondenza; non viene reinterpretata la norma ma è richiamata come contesto di maggiore attenzione per la sicurezza

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti del legittimo impedimento del difensore per giustificare la mancata comparizione: tempestiva comunicazione, specificazione delle ragioni dell'essenzialità, assenza di altro codifensore e impossibilità di sostituzione

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'impossibilità di avvalersi di un sostituto; la Corte ricorda che l'impedimento vale solo se non è possibile designare un sostituto

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione in parte non condivisibile (emendamento della decisione) pur confermando il risultato; la Corte dichiara di emendare alcuni passaggi formali della motivazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte valuta i motivi nei limiti di detta norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente

  • art. 127 e art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 127; art. 666, comma 3; art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamate nel contesto dei presupposti procedurali per il trattenimento/contestazione di corrispondenza e delle procedure giurisdizionali applicabili; la Corte non modifica l'interpretazione generale ma usa le norme per inquadrare il controllo sulla corrispondenza

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore per giustificare un rinvio deve essere documentato e motivato secondo i criteri di legge: comunicazione tempestiva, specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza, assenza di altro codifensore e impossibilità di designare un sostituto
  • Il trattenimento o il mancato inoltro di corrispondenza può essere legittimo se motivato su basi concrete che rendano plausibile un contenuto pericoloso: la motivazione può essere sintetica ma deve comunque esporre elementi concreti e intelligibili del ragionamento del giudice
  • Per non compromettere esigenze di sicurezza o investigazione, il giudice può astenersi dal riportare integralmente i passaggi ritenuti pericolosi nella motivazione, purché spieghi in modo comprensibile le ragioni del rischio evincolate dalla missiva
  • La provenienza della missiva (es. sottoscritta da più appartenenti allo stesso gruppo criminale o terroristico) e il contenuto che esprime atteggiamenti ostili verso lo Stato costituiscono elementi rilevanti per valutare il pericolo per l'ordine pubblico
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare la concreta violazione di legge o il vizio di motivazione rilevante: censure generiche o mancata condivisione dell'apprezzamento probatorio sono difficili da accogliere se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica

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