Cassazione Penale, Sentenza n. 36224/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due con prescrizione di versare cauzione, motivata dalla ritenuta pericolosità sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 159/2011. La misura si fondava su due sentenze di applicazione di pena (traffico di ingenti quantitativi di oro, patteggiamento del 17/7/2017; riciclaggio relativo a 6 kg di lamine d'oro) e su ulteriori indagini e fatti (indagini per ricettazione, rinvenimento di borsone con circa 20.000 euro, altri procedimenti anche archiviati). Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011 sostenendo, tra l'altro, che il vincolo della continuazione (unificazione ex art. 81 c.p.) esclude l'abitualità, che le condotte oggetto di un patteggiamento non avrebbero prodotto profitto per lui, e che fatti archiviati non possono integrare il giudizio di pericolosità senza elementi nuovi.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la legittimità della motivazione della Corte territoriale che ha valutato, nell'ambito del procedimento di prevenzione (autonomo rispetto al processo penale), sia le condanne irrevocabili sia altri elementi fattuali e indizi (ruolo di "ricettatore di fiducia", rinvenimento del borsone con 20.000 euro, accertamenti successivi) atti a dimostrare una pericolosità attuale e prolungata. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la riqualificazione di merito richiesta dal ricorrente (contestare la presunta distribuzione del profitto tra soggetti diversi) senza esame degli atti originari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. c)
L'art. 1 lett. b) definisce la categoria della pericolosità generica richiedendo pluralità di delitti produttivi di reddito in un arco significativo; la Corte ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione autonomo, si possano valutare insieme condanne irrevocabili e ulteriori elementi indiziari per accertare la pericolosità attuale
codice penale
art. 81; art. 102; art. 103
L'unificazione ex art. 81 c.p. incide sull'entità della pena. L'argomento difensivo che la continuazione escluda in via automatica l'abitualità non è decisivo nel procedimento di prevenzione: la Corte territoriale e la Cassazione possono valutare l'abitualità tenendo conto di ulteriori fatti e dell'insieme del comportamento del proposto
codice di procedura penale
Una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. non impedisce automaticamente che i fatti accertati possano essere valutati nel procedimento di prevenzione quando risultino delineati con sufficiente chiarezza e oggettività
Massime di principio
- Il procedimento per misure di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può valutare i fatti anche diversamente rispetto al giudice penale, tenendo conto di condanne irrevocabili e di elementi indiziari ulteriori
- La dichiarazione di continuazione (unificazione delle imputazioni) non esclude automaticamente che il giudice della prevenzione riconosca l'abitualità delinquenziale se vi sono elementi supplementari e specifici che dimostrano una condotta protratta e redditizia
- Fatti archiviati o atti non sfociati in condanna penale possono essere presi in considerazione nel giudizio di pericolosità solo se vi sono elementi nuovi, concreti e sufficientemente chiari a sostegno della valutazione preventiva
- Per fondare una misura basata su pericolosità legata al profitto, è importante documentare sia la ripetizione delle condotte produttive di reddito sia la percezione effettiva dei profitti; tuttavia il tribunale di prevenzione può ritenere probante anche indizi convergenti (es. ruolo specializzato, consistente disponibilità di denaro non giustificata)
- La difesa che prospetta censure di merito (es. attribuire il profitto a terzi) deve allegare e rendere disponibili agli atti prove concrete: mere argomentazioni di fatto senza esame documentale non sono sufficienti in Cassazione
- Il fallimento di misure alternative (es. recidiva dopo affidamento in prova) è elemento valutabile negativamente e rafforza l'apprezzamento della pericolosità e la necessità della misura di prevenzione
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