Circolare numero 62 del 07-05-2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni applicative sulla riduzione dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui, prevista dall’articolo 1, commi 261-268, della legge n. 145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Vengono definiti i trattamenti interessati, le prestazioni escluse dal calcolo, le aliquote progressive di riduzione, le modalità di applicazione pro quota sui soli trattamenti con quota retributiva e il limite minimo di 100.000 euro. La circolare disciplina inoltre il monitoraggio dei risparmi e l’alimentazione del fondo dedicato, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per le diverse gestioni previdenziali.
Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo elevato ai sensi della legge di bilancio 2019
Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo elevato
La circolare fornisce le istruzioni applicative della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui. La misura si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 e riguarda specifiche gestioni previdenziali obbligatorie.
Ambito di applicazione
La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il calcolo considera gli importi lordi annui complessivi di tutti i trattamenti diretti, anche se con decorrenza infra-annuale, nonché supplementi di pensione e pensioni supplementari, indipendentemente dal sistema di liquidazione adottato.
Aliquote di riduzione
Il comma 261 prevede un sistema progressivo per scaglioni:
- 15% sulla quota da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% sulla quota da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% sulla quota da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% sulla quota da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% sulla quota eccedente 500.000,01 euro.
La circolare precisa che gli importi soglia sono soggetti a rivalutazione secondo il meccanismo dell’articolo 34 della legge n. 448/1998 e devono essere rideterminati annualmente in base all’indice provvisorio di rivalutazione e alla variazione percentuale definitiva.
Prestazioni escluse dal computo
Ai fini del superamento della soglia di 100.000 euro non si considerano alcune prestazioni espressamente elencate, tra cui:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, comprese le pensioni di privilegio per causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria nei casi indicati;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità ex legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti e pensioni di reversibilità;
- pensioni riconosciute alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Per le vittime del dovere, la circolare chiarisce che si intendono i trattamenti diretti cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Sono inoltre esclusi i trattamenti liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, in quanto la norma si applica solo alle gestioni tassativamente indicate e non agli enti di previdenza obbligatoria ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.
Modalità di applicazione della riduzione
La riduzione complessiva va poi ripartita sui singoli trattamenti che hanno concorso alla formazione dell’importo complessivo, ma solo in relazione ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. Ne consegue che le prestazioni interamente calcolate con il sistema contributivo non subiscono alcuna riduzione.
La circolare chiarisce inoltre che, per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque scendere sotto i 100.000 euro lordi annui.
Esempio operativo
Viene riportato un esempio in cui un soggetto percepisce più pensioni per un totale di 140.000 euro annui: 70.000 euro a carico del FPLD, 50.000 euro a carico della CTPS e 20.000 euro a carico della Gestione separata. La riduzione complessiva è pari a 6.999,98 euro, determinata applicando il 15% ai primi 30.000 euro eccedenti la soglia e il 25% ai successivi 10.000 euro.
L’importo viene poi ripartito tra le sole pensioni con quota retributiva: 3.499,99 euro sul trattamento FPLD e 2.499,99 euro sul trattamento CTPS. Sulla pensione della Gestione separata, liquidata interamente con il sistema contributivo, non viene applicata la quota di riduzione di 1.000 euro.
Monitoraggio dei risparmi e Fondo di risparmio
I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 261 a 263 sono oggetto di specifico monitoraggio da parte dell’Istituto e vengono accertati secondo il procedimento previsto dall’articolo 14 della legge n. 241/1990, a seguito di conferenza di servizi. Solo le somme così accertate possono essere destinate al Fondo istituito dal comma 265, denominato Fondo di risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile della riduzione sono istituiti specifici conti, distinti per le varie gestioni previdenziali interessate, tra cui quelle degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, dipendenti pubblici, fondi speciali e gestioni sostitutive o esclusive. La procedura di ripartizione contabile delle pensioni sarà adeguata per imputare le trattenute ai conti specifici; per le gestioni ex Inpdap le trattenute saranno rilevate dalla Direzione generale, che curerà anche gli accantonamenti al Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato.
Sintesi conclusiva
La circolare, quindi, disciplina in modo operativo la riduzione temporanea delle pensioni di importo elevato, chiarendo ambito soggettivo, scaglioni di riduzione, esclusioni, criteri di riparto tra più trattamenti, vincoli minimi, monitoraggio dei risparmi e rilevazione contabile delle trattenute.
Punti principali
Ambito normativo e durata della misura
La misura deriva dall’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Essa si applica ai trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi annui a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.
Determinazione della riduzione
Per i trattamenti pensionistici diretti a carico del FPLD, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO e della Gestione separata, la riduzione si applica per scaglioni: 15% tra 100.000,01 e 130.000 euro; 25% tra 130.000,01 e 200.000 euro; 30% tra 200.000,01 e 350.000 euro; 35% tra 350.000,01 e 500.000 euro; 40% sulla parte eccedente 500.000,01 euro. Il calcolo tiene conto degli importi lordi annui di tutti i trattamenti diretti, inclusi quelli con decorrenza infra-annuale, nonché dei supplementi e delle pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato.
Prestazioni escluse dal computo
Non rientrano nel calcolo dell’importo complessivo alcune prestazioni: pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, incluse le pensioni di privilegio per causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria nei casi indicati; trattamenti per invalidità specifica dei fondi sostitutivi; assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità ex legge n. 222/1984; pensioni indirette ai superstiti e pensioni di reversibilità; pensioni riconosciute alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Restano esclusi anche i trattamenti liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, poiché la norma si riferisce solo alle gestioni espressamente indicate e non agli enti di previdenza obbligatoria ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.
Rivalutazione degli importi soglia
Gli importi soglia previsti dal comma 261 sono soggetti a rivalutazione secondo il meccanismo dell’articolo 34 della legge n. 448/1998, con rideterminazione annuale sulla base dell’indice provvisorio e della variazione percentuale definitiva.
Modalità di applicazione pro quota
La riduzione complessiva deve essere parametrata ai trattamenti considerati nel computo dell’importo complessivo e applicata solo ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. La quota di riduzione non si applica ai trattamenti interamente calcolati con il sistema contributivo.
Esempio applicativo
La circolare fornisce un esempio in cui un soggetto percepisce tre pensioni per 70.000 euro dal FPLD, 50.000 euro dalla CTPS e 20.000 euro dalla Gestione separata, per un totale di 140.000 euro. La riduzione complessiva è pari a 6.999,98 euro, ripartita tra le sole pensioni con quota retributiva: 3.499,99 euro sul trattamento FPLD e 2.499,99 euro su quello CTPS, mentre sulla prestazione della Gestione separata, interamente contributiva, non viene applicata la quota di 1.000 euro.
Limite minimo di importo complessivo
Per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque scendere al di sotto di 100.000 euro lordi su base annua.
Monitoraggio e Fondo di risparmio
I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 261 a 263 sono accertati mediante specifico monitoraggio dell’Istituto, secondo il procedimento di cui all’articolo 14 della legge n. 241/1990. Al Fondo istituito dal comma 265 possono confluire solo le somme effettivamente accertate a seguito della conferenza di servizi.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile delle riduzioni sono istituiti numerosi conti specifici, distinti per gestione previdenziale, tra cui quelli relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni autonome degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, alle casse e gestioni speciali ex Inpdap, alle forme sostitutive e ai fondi di categoria. La procedura di ripartizione contabile delle pensioni sarà adeguata per imputare le ritenute ai conti specifici; per le gestioni ex Inpdap le trattenute saranno rilevate dalla Direzione generale, che curerà anche gli accantonamenti al Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato.
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