Circolare numero 57 del 29-04-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo (CONFEURO) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 ottobre 2018 tra INPS e CONFEURO per la riscossione, unitamente ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Sono disciplinate modalità di riscossione e gestione delle deleghe, revoche, versamento delle somme all’Associazione, costi del servizio, clausole di salvaguardia e protezione dei dati personali, nonché durata, recesso e istruzioni contabili. La convenzione prevede verifiche di regolarità contributiva dell’Associazione tramite Durc on line, importi fissi per specifiche attività e conti dedicati per la rilevazione contabile.
Convenzione INPS-CONFEURO per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-CONFEURO per la riscossione delle quote associative
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 18 ottobre 2018 tra INPS e Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo (CONFEURO) per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinati il flusso di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i criteri di riversamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, la tutela dei dati personali, la durata del rapporto e le istruzioni contabili.
Ambito della riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS unitamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti vengono indicati sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e che per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo associativo e i nominativi degli associati che abbiano revocato la delega, utilizzando il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Contestualmente deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, sottoscritte dal singolo associato secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e corredate da copia di un documento di identità valido.
Le strutture territoriali dell’INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta. In caso di pluralità di deleghe rilasciate dallo stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, assume efficacia la prima delega pervenuta alla struttura competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita. L’INPS non assume responsabilità qualora i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Il rapporto di associazione è qualificato come rapporto esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Se la revoca della delega per la riscossione della quota associativa viene trasmessa direttamente all’INPS dall’associato, l’Istituto ne acquisisce il contenuto e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.
Versamento delle quote associative e verifica della regolarità contributiva
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto. La verifica avviene tramite la procedura Durc on line.
In caso di esito irregolare, l’INPS riversa le quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se il Documento evidenzia irregolarità non quantificabili oppure non è possibile procedere alla verifica secondo le modalità previste, il riversamento delle quote associative viene sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori che consentano di definire il procedimento di verifica.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,67 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 2,47;
- gestione singolo modello F24: € 0,21.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’Associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi per l’applicazione della convenzione, circostanza espressamente riconosciuta dall’Associazione. L’esonero include anche le ipotesi di pignoramento presso terzi promossi da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. Di conseguenza, l’Associazione esonera l’INPS da ogni responsabilità connessa a tali rapporti e, ove sia definitivamente soccombente in controversie sulla effettività, validità o regolarità del rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, nonché per perdita dei requisiti prescritti dalla legge o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula. La domanda di rinnovo deve essere presentata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, trasmettendo l’eventuale documentazione a supporto. Viene inoltre indicata la sede di CONFEURO in via Nomentana n. 133, Roma.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di CONFEURO è istituito il conto GPN25194. Sono inoltre istituiti i conti GPN35194, per l’accreditamento dei contributi associativi, e GPN11194, per il debito verso CONFEURO per i contributi associativi riscossi per suo conto. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e oggetto della convenzione
Il 18 ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e CONFEURO, sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa dall’INPS contestualmente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato la delega. Deve inoltre depositare presso la struttura INPS competente le deleghe cartacee, firmate dal singolo associato, secondo il fac-simile concordato e corredate da copia di documento d’identità valido. Le strutture territoriali validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe da parte dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa di quella precedente. L’INPS non risponde di eventuali disallineamenti tra flussi telematici, deleghe e dati di archivio.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega di riscossione, acquisisce la revoca e la comunica all’Associazione via PEC.
Versamento delle quote associative
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’Associazione tramite Durc on line. In caso di irregolarità, l’Istituto riversa le somme al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se le irregolarità non sono quantificabili o non è possibile effettuare la verifica, il riversamento resta sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.
Costi del servizio
I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,67 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 2,47; gestione singolo modello F24 € 0,21. Ogni variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e i terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima deve rimborsare l’interessato se soccombente in controversie sulla validità della delega e deve rimborsare all’INPS le spese di giudizio se l’Istituto è coinvolto in controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti, pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È riconosciuta la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25194. Sono inoltre istituiti i conti GPN35194 per l’accreditamento dei contributi e GPN11194 per il debito verso CONFEURO. Gli adempimenti relativi ai rapporti finanziari sono curati dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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