Circolare numero 63 del 09-05-2019
Con la presente circolare, allo scopo di assicurare un adeguato livello di omogeneità all’azione amministrativa dell’Istituto, si forniscono chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Si puntualizzano, inoltre, le istruzioni volte a favorire, da parte dei datori di lavoro, l’adozione dei necessari interventi di adeguamento delle dichiarazioni contributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i lavoratori nel sistema contributivo, le retribuzioni eccedenti il massimale annuo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 non sono soggette a contribuzione né incidono sulle prestazioni pensionistiche. Viene precisato il regime prescrizionale delle domande di rimborso della contribuzione indebitamente versata, soggette al termine decennale dell’indebito oggettivo, con esclusione dell’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957. Sono poi fornite istruzioni operative per la corretta rilevazione del regime contributivo, per il recupero della contribuzione indebita non prescritta tramite le procedure di regolarizzazione e per la gestione nel flusso Uniemens dell’indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità.
Versamento e recupero della contribuzione oltre il massimale contributivo e gestione Uniemens dell’indennità sostitutiva del preavviso
Versamento e recupero della contribuzione eccedente il massimale contributivo
La circolare interviene sulla gestione della contribuzione previdenziale versata in eccedenza rispetto al massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Il chiarimento riguarda in particolare i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, per i quali la retribuzione eccedente il massimale non è soggetta a contribuzione e non rileva nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Ambito applicativo del massimale
Dal 1° gennaio 1996 il massimale annuo rappresenta un limite inderogabile sia per il versamento dei contributi sia per la base pensionabile. La circolare sottolinea che l’eccedenza retributiva non produce effetti né sul piano contributivo né su quello pensionistico, con riferimento alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.
Rimborso della contribuzione indebitamente versata
Qualora il datore di lavoro abbia versato contributi su imponibili superiori al massimale, può chiedere il rimborso della contribuzione indebitamente versata. Tale rimborso è ricondotto alla disciplina dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. e soggiace al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. Le somme non più rimborsabili per decorso del termine restano acquisite all’Inps e sono prive di effetti previdenziali.
Esclusione del regime di cui all’art. 8 D.P.R. n. 818/1957
La circolare esclude l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 alla contribuzione eccedente il massimale. La norma, infatti, opera solo nell’ambito dell’AGO per i contributi indebitamente versati accertati oltre cinque anni dal versamento; al contrario, il massimale introdotto dalla legge n. 335/1995 è un tetto assoluto che rende irrilevante ogni retribuzione eccedente.
Corretta individuazione del regime contributivo
L’Istituto evidenzia che la rilevazione del superamento del massimale non può basarsi solo sulle denunce Uniemens ricevute, perché il lavoratore potrebbe vantare contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 non ancora registrata, oppure contribuzione estera non conosciuta. Per evitare errori e versamenti indebiti, i datori di lavoro devono continuare ad acquisire dichiarazioni dai lavoratori sul regime previdenziale applicabile, sia all’instaurazione del rapporto sia durante il suo svolgimento in presenza di variazioni rilevanti.
Adempimenti nel flusso Uniemens
Per ciascun dipendente, il datore di lavoro è tenuto a indicare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato, valorizzando l’apposito elemento con "S" se il lavoratore è soggetto al regime contributivo e con "N" negli altri casi. L’obbligo di compilazione sussiste anche quando il dato resti invariato nel tempo.
Recupero della contribuzione non prescritta e procedure operative
Per i periodi antecedenti all’introduzione dell’Uniemens, il recupero richiede una specifica istanza di rimborso con indicazione, per ogni lavoratore, della retribuzione eccedente il massimale e della contribuzione IVS versata. Devono inoltre essere trasmessi i flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Le strutture di sede, conclusa l’istruttoria, acquisiscono manualmente denunce DM10V di regolarizzazione con codice L952. Le denunce eventualmente bloccate dalle procedure automatiche per rischio prescrizione possono essere sbloccate se la domanda di rimborso è stata presentata entro il termine decennale.
Gestione dei periodi successivi all’Uniemens
Per i periodi successivi all’introduzione dell’Uniemens, il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale deve avvenire esclusivamente tramite procedura di regolarizzazione. Nella denuncia devono essere esposti l’imponibile entro il massimale, il nuovo contributo dovuto e la retribuzione eccedente non soggetta a contribuzione IVS, distinta da quanto già indicato negli altri elementi della denuncia. Il medesimo criterio si applica anche in caso di ditte cessate o sospese e per lavoratori non più in forza, mediante flusso di regolarizzazione riferito al periodo di superamento.
Indennità sostitutiva del preavviso a cavallo d’anno
La circolare richiama infine le istruzioni per la corretta gestione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a cavallo di due annualità a lavoratori soggetti al massimale. Ogni quota va imputata all’anno di competenza e assoggettata al massimale di quell’anno: la parte ricadente nell’anno successivo segue quindi il massimale dell’anno successivo. Il chiarimento richiama quanto già precisato nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
Punti principali
Massimale contributivo e pensionabile
Dal 1° gennaio 1996, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione eccedente il massimale annuo fissato dall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 non è assoggettata a contribuzione previdenziale e non rileva ai fini del calcolo delle pensioni. Il massimale costituisce un limite inderogabile sia per il versamento dei contributi sia per la base pensionabile.
Rimborso della contribuzione indebitamente versata e prescrizione
La contribuzione versata oltre il massimale può essere restituita su istanza del datore di lavoro, secondo le regole dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Le somme per le quali sia decorso il termine prescrizionale restano acquisite all’Inps e sono prive di effetti previdenziali.
Esclusione dell’art. 8 D.P.R. n. 818/1957
La circolare chiarisce che alla contribuzione eccedente il massimale non si applica l’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957, poiché tale norma riguarda l’acquisizione alla gestione e il computo ai fini delle prestazioni solo per i contributi indebitamente versati accertati oltre cinque anni, nell’ambito dell’AGO. Per il massimale ex l. n. 335/1995, invece, il tetto è assoluto e l’eccedenza non assume alcuna rilevanza contributiva o pensionabile.
Corretta individuazione del regime contributivo
L’Istituto evidenzia che il superamento del massimale non può essere rilevato immediatamente sulla base del solo flusso Uniemens, poiché il lavoratore potrebbe avere contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 non ancora registrata oppure contribuzione estera non nota all’Inps. Per evitare versamenti eccedenti, i datori di lavoro devono continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori e a verificare eventuali variazioni del regime contributivo nel corso del rapporto.
Adempimenti Uniemens e codifica del regime
Nel flusso Uniemens il datore di lavoro deve indicare mensilmente il regime applicato a ciascun dipendente compilando l’apposito elemento e valorizzandolo con "S" se il lavoratore è soggetto al regime contributivo, oppure con "N" se non ricorre tale ipotesi. La compilazione è obbligatoria anche quando il dato resta invariato nel tempo.
Recupero della contribuzione non prescritta
Per i periodi antecedenti all’introduzione dell’Uniemens, il recupero della contribuzione IVS versata oltre il massimale avviene mediante apposita richiesta di rimborso, con indicazione della retribuzione eccedente e della relativa contribuzione per ciascun lavoratore, oltre all’invio dei flussi di variazione Emens. Le sedi, definita l’istruttoria, acquisiscono manualmente denunce DM10V di regolarizzazione con codice L952. Le denunce Emens eventualmente bloccate per rischio prescrizione possono essere sbloccate se la domanda di rimborso è stata presentata nei termini decennali.
Gestione dei periodi Uniemens e casi di cessazione
Per i periodi successivi all’introduzione dell’Uniemens, il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale deve avvenire esclusivamente tramite procedura di regolarizzazione. Nella denuncia vanno indicati l’imponibile entro il massimale, il nuovo contributo dovuto e la retribuzione eccedente non soggetta a contribuzione IVS. In caso di ditte cessate o sospese, o di lavoratori non più in forza, deve essere inviato un flusso di regolarizzazione con riferimento al periodo in cui si è verificato il superamento.
Indennità sostitutiva del preavviso
Per l’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a cavallo di due annualità a lavoratori soggetti al massimale, la contribuzione va calcolata applicando il massimale dell’anno in cui ricade ciascuna quota. Le quote imputabili all’anno successivo devono essere assoggettate al massimale di tale anno, secondo i criteri già richiamati dal messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
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