Circolare numero 55 del 29-04-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2019 tra INPS e Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione, tramite INPS, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione e di gestione delle deleghe, la revoca, i criteri di riversamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le tutele in materia di dati personali, oltre alla durata della convenzione e alle istruzioni contabili.
Convenzione INPS-UAI per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2019 tra INPS e Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe, i rapporti economici tra INPS e Associazione, le clausole di responsabilità, la protezione dei dati personali, la durata del rapporto convenzionale e le istruzioni contabili.
Ambito della riscossione
L’INPS effettua la riscossione del contributo associativo unitamente ai contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non impone all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’UAI, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione della quota, nonché i nominativi degli associati che hanno revocato la delega. Contestualmente, l’Associazione deve presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, ciascuna sottoscritta dal singolo associato secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e accompagnata da copia di un documento di identità valido.
Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute. In caso di pluralità di deleghe dello stesso soggetto in favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla Struttura territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga la revoca espressa della precedente. L’INPS non assume responsabilità quando i flussi telematici o le deleghe non risultino coerenti con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere quindi inoltrata all’UAI. Se la revoca della delega alla riscossione perviene direttamente all’INPS da parte dell’associato, l’Istituto acquisisce la revoca e ne informa l’Associazione tramite posta elettronica certificata (PEC).
Versamento delle quote associative e verifica della regolarità contributiva
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS versa all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. Prima del riversamento, l’Istituto verifica la regolarità contributiva dell’Associazione tramite la procedura Durc on line.
In caso di irregolarità, l’INPS riversa le somme al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se il Documento evidenzia irregolarità non quantificabili, oppure se non è possibile eseguire la verifica con le modalità indicate, il riversamento resta sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,67 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 2,47;
- gestione singolo modello F24: € 0,21.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all’Associazione e dei terzi per quanto deriva dall’applicazione della convenzione. La tutela si estende anche ai casi di pignoramento presso terzi promosso dai creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data della sottoscrizione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; perciò l’UAI esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sulla effettività, validità e regolarità del rilascio della delega, se l’Associazione risulta definitivamente soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS quando l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, nei limiti previsti dalla normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari, per ulteriori periodi triennali. La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa dall’Associazione all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante PEC o raccomandata A/R. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. La circolare indica anche che la sede dell’UAI è in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto dell’UAI è istituito il conto GPN25199. Sono inoltre istituiti i conti GPN35199, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto dell’Associazione, e GPN11199, per il debito verso UAI per i medesimi contributi.
La definizione dei rapporti finanziari con l’UAI è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo insieme ai contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento è evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e validazione
L’UAI trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di coloro che hanno revocato la delega. Deve inoltre depositare presso la Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee firmate, corredate da copia di un documento d’identità valido. Le sedi INPS validano le deleghe confrontando i dati telematici con i documenti cartacei; in caso di deleghe multiple dello stesso soggetto, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente. L’Istituto non risponde di eventuali discordanze tra flussi/deleghe e dati presenti negli archivi.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione, quindi ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’UAI. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega di riscossione, provvede ad acquisirla e ne dà comunicazione all’Associazione via PEC.
Versamento delle somme all’Associazione
L’INPS versa all’UAI le quote riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione tramite procedura Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se emergono irregolarità non quantificabili o non è possibile effettuare la verifica, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.
Costi del servizio
I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati dal 1° gennaio 2018 e riguardano: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (€ 2,67 una tantum annuale), gestione revoca deleghe sindacali (€ 2,47), gestione singolo modello F24 (€ 0,21). La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e attribuisce all’Associazione la facoltà di recesso entro 60 giorni.
Clausole di responsabilità e salvaguardia
L’INPS è esonerato da responsabilità verso le imprese aderenti, i terzi e l’Associazione per l’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; in caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata se risulta soccombente. Deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’INPS in giudizio per questioni connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta inviata con PEC o raccomandata A/R. L’Associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione delle trattenute è istituito il conto GPN25199. Sono inoltre istituiti i conti GPN35199 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11199 per il debito verso UAI. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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