Circolare numero 64 del 09-05-2019
Con la presente circolare l’Istituto fornisce chiarimenti relativamente agli effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali conseguenti all’applicazione dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del superamento del limite retributivo per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti ricompresi dalla normativa, con particolare riferimento ai casi in cui, per effetto del tetto, non venga corrisposto alcun emolumento. Viene precisato che i periodi lavorati senza retribuzione non sono valutabili ai fini pensionistici e previdenziali e che la base di calcolo delle prestazioni va riferita alle retribuzioni effettivamente percepite prima dell’azzeramento. Per le cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014, se la retribuzione era solo ridotta e non azzerata dal 1° gennaio 2014, essa resta invece base di calcolo per pensione e trattamento di fine servizio.
Chiarimenti sul superamento del limite retributivo pubblico e sugli effetti previdenziali
Superamento del limite retributivo e effetti previdenziali
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in merito al superamento del limite retributivo previsto per i soggetti che percepiscono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche. Il documento si concentra in particolare sulla fattispecie in cui, per effetto del superamento del tetto, l’iscritto non riceva alcun compenso, e sui riflessi di tale situazione sul diritto e sul calcolo delle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato anzitutto l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha introdotto il limite retributivo massimo onnicomprensivo annuo per chi percepisce emolumenti a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro con le amministrazioni statali e con il personale in regime di diritto pubblico.
Dal 1° gennaio 2014, per effetto dell’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina è stata estesa anche ai rapporti con:
- autorità amministrative indipendenti,
- enti pubblici economici,
- altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,
- personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
Il comma 489 della medesima legge stabilisce inoltre che, per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono corrispondere trattamenti economici che, sommati alla pensione, superino il limite previsto dall’articolo 23-ter.
Successivamente, l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha ridotto il limite a 240.000 euro annui, con decorrenza dal 1° maggio 2014, assumendo come parametro il trattamento del primo Presidente della Corte di Cassazione.
Chiarimenti sui casi di mancata corresponsione della retribuzione
La circolare interviene sui casi in cui l’iscritto, a seguito dell’applicazione del limite retributivo, non percepisca alcun emolumento. In tale ipotesi, viene richiamato il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo cui il periodo in cui non viene corrisposta una retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato ai fini del calcolo e della liquidazione delle prestazioni previdenziali.
Ne deriva che:
- i periodi di attività lavorativa svolti senza retribuzione non danno luogo ad anzianità contributiva utile;
- tali periodi non possono essere considerati nella determinazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali;
- la mancata copertura contributiva impedisce la valorizzazione del periodo ai fini del trattamento di quiescenza.
Effetti sul calcolo delle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Quando il superamento del limite comporta l’azzeramento della retribuzione, il trattamento pensionistico e previdenziale deve essere determinato senza considerare il periodo in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione. La base di calcolo deve quindi essere individuata nelle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento degli emolumenti.
La circolare precisa che il principio vale anche per il soggetto già pensionato, con riferimento alla contribuzione successiva a quella che aveva dato luogo al precedente trattamento pensionistico. In altri termini, il periodo privo di retribuzione non incrementa l’anzianità utile e non incide sulla quantificazione della nuova prestazione.
Indennità una tantum
Viene altresì chiarito che, ai fini dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, l’anzianità contributiva relativa al periodo senza retribuzione non deve essere valorizzata. Anche in questo caso, concorrono alla determinazione dell’indennità solo le retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento.
Retribuzione ridotta dal 1° maggio 2014
La circolare distingue il caso in cui la retribuzione, anziché essere azzerata, sia stata soltanto ridotta a decorrere dal 1° maggio 2014. In tale ipotesi trovano applicazione le istruzioni già contenute nella circolare n. 153/2015, che aveva illustrato:
- l’ambito di applicazione del limite retributivo,
- la misura del limite,
- gli effetti ai fini previdenziali,
- le modalità di determinazione della retribuzione di riferimento per la quota A di pensione,
- le modalità di calcolo del trattamento di fine servizio.
Cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014
Per le sole cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014, la circolare stabilisce che, se la retribuzione di riferimento è stata ridotta ma non azzerata dal 1° gennaio 2014 per effetto della legge n. 147/2013, essa costituisce la base di calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio.
La ragione di tale soluzione risiede nel fatto che la diversa modalità di calcolo introdotta dall’articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014 opera solo sulle anzianità maturate dal 1° maggio 2014. Per questo motivo non è ammissibile un calcolo pro quota del trattamento pensionistico e previdenziale per i periodi anteriori a tale data.
Punti principali
Quadro normativo sul limite retributivo
La circolare richiama l’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, che ha fissato un livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche. Dal 1° gennaio 2014 il limite è stato esteso, per effetto della legge n. 147/2013, anche ai rapporti con altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti ed enti pubblici economici. Il comma 489 della stessa legge prevede inoltre che, per i soggetti già titolari di pensione pubblica, gli ulteriori trattamenti economici non possano superare, sommati alla pensione, il limite previsto dall’articolo 23-ter. Successivamente, l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014 ha ridotto il limite a 240.000 euro annui, con decorrenza dal 1° maggio 2014.
Chiarimenti sui casi di azzeramento della retribuzione
La circolare interviene sulla fattispecie in cui, per effetto del superamento del limite retributivo, l’iscritto non percepisca alcun emolumento. In tali casi, secondo il chiarimento richiamato dal Ministero del Lavoro, il periodo in cui non viene corrisposta retribuzione assoggettata a contribuzione non può essere valutato ai fini del calcolo e della liquidazione delle prestazioni previdenziali. Di conseguenza, i periodi di attività lavorativa svolti senza retribuzione non producono anzianità contributiva utile ai fini pensionistici e previdenziali.
Effetti sul calcolo di pensione e trattamento di quiescenza
Quando la retribuzione è azzerata per superamento del limite, il trattamento pensionistico e previdenziale deve essere determinato senza valorizzare, nell’anzianità contributiva utile, il periodo in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione. La base di calcolo deve quindi essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento degli emolumenti. Per i soggetti già pensionati, il principio vale anche per la contribuzione successiva a quella che aveva dato luogo al precedente trattamento pensionistico.
Indennità una tantum
La circolare precisa che, ai fini dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, il periodo durante il quale l’iscritto non ha percepito retribuzione non deve essere valorizzato. Alla determinazione dell’indennità concorrono solo le retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento.
Casi di retribuzione ridotta dal 1° maggio 2014
Se la retribuzione è stata corrisposta in misura ridotta a decorrere dal 1° maggio 2014, trovano applicazione le indicazioni già fornite con la circolare n. 153/2015, che aveva illustrato le modalità di determinazione della retribuzione di riferimento per la quota A di pensione e le regole di calcolo del trattamento di fine servizio.
Cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014
Per le sole cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014, se la retribuzione di riferimento è stata ridotta ma non azzerata dal 1° gennaio 2014 per effetto della legge n. 147/2013, essa costituisce la base di calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio. La circolare esclude un calcolo pro quota, poiché la diversa modalità di calcolo introdotta dal decreto-legge n. 66/2014 opera solo sulle anzianità maturate dal 1° maggio 2014.
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