Cassazione Civile, Ordinanza n. 29659/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria richiedeva l’imposta di registro in misura proporzionale e l’imposta di bollo su somme corrisposte, nell’ambito di una procedura espropriativa, a proprietari di terreni ceduti volontariamente. In particolare erano in discussione: l’indennità aggiuntiva riconosciuta al proprietario coltivatore diretto ai sensi dell’art. 45 del testo unico espropri, le ulteriori indennità per anticipazioni colturali, frutti pendenti, deprezzamento, manufatti e soprassuoli, nonché l’indennità da occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione. I ricorrenti sostenevano che tali somme non dovessero essere tassate come prestazioni a contenuto patrimoniale ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ma dovessero essere assoggettate a imposta di registro in misura diversa o essere trattate come quietanze; in via ulteriore contestavano il diniego delle esenzioni dall’imposta di bollo e dalle altre imposte indirette, assumendo che l’operazione fosse svolta in favore dello Stato o comunque in regime agevolato. Con il quinto motivo censuravano anche la regolazione delle spese di lite. È inoltre emerso un profilo preliminare di duplicazione dell’iscrizione a ruolo dello stesso ricorso, poi riunito in un unico procedimento.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti iscritti con numeri diversi, dichiarando la nullità della seconda iscrizione a ruolo. Quanto al ricorso principale, lo ha rigettato integralmente. Ha ritenuto che le somme controverse, pur avendo natura indennitaria o compensativa nell’ambito della procedura espropriativa, costituiscano prestazioni patrimoniali onerose e siano quindi assoggettabili all’imposta di registro nella misura del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986. Ha escluso la qualificazione come quietanza e ha affermato che le esenzioni fiscali invocate non spettano al consorzio, poiché riferite allo Stato-persona e non estensibili a soggetti diversi, anche se operanti per conto della pubblica amministrazione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, rilevando la soccombenza integrale dei ricorrenti e l’insindacabilità in cassazione del mancato esercizio del potere di compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 168 c.p.c.
richiamato per affermare che l’iscrizione a ruolo della causa avviene una sola volta.
art. 72 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di unicità dell’iscrizione a ruolo e gestione della duplicazione.
art. 273 c.p.c.
utilizzato per disporre la riunione del secondo procedimento al primo e la declaratoria di nullità della seconda iscrizione a ruolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per individuare la base imponibile nei trasferimenti coattivi e nelle espropriazioni per pubblica utilità.
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per la disciplina generale della base imponibile dell’imposta di registro.
art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
interpretato come clausola di chiusura per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, soggetti all’aliquota del 3%.
art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
evocato dai ricorrenti come aliquota applicabile alle quietanze; la Corte ne esclude l’applicazione al caso concreto.
art. 1, parte I, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dai ricorrenti nel quadro della censura sulla tassazione degli atti.
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato come base normativa della cessione volontaria nell’ambito della procedura espropriativa.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per le indennità relative a costruzioni, piantagioni, migliorie del fondo, soprassuoli e frutti pendenti.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l’indennità da deprezzamento della proprietà residua in caso di esproprio parziale.
art. 37, comma 9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per confermare la natura aggiuntiva dell’indennità spettante al coltivatore diretto.
art. 40, commi 1 e 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro della determinazione dell’indennità e della tassazione delle somme corrisposte.
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e per l’indennità dovuta nel periodo di occupazione anticipata.
art. 22, comma 2, Allegato B d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’esenzione dall’imposta di bollo; la Corte ne esclude l’applicazione estensiva.
art. 1, comma 1-bis, n. 4), Tariffa Allegato A d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato dai ricorrenti in tema di imposta di bollo.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per l’esenzione dall’imposta di registro per atti di esproprio e cessione volontaria in favore dello Stato-persona.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulle spese nel processo tributario.
art. 91 c.p.c.
richiamato come base del principio di soccombenza nella condanna alle spese.
art. 92 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione delle spese, ritenuta discrezionale dal giudice.
art. 13, comma ...
menzionato solo in chiusura del testo, ma la parte normativa è tronca e non integralmente determinabile.
Massime di principio
- Nelle procedure espropriative, le somme corrisposte in via aggiuntiva o compensativa al cedente, anche se autonome rispetto al prezzo di cessione o all’indennità principale, sono tassabili ai fini dell’imposta di registro come prestazioni a contenuto patrimoniale quando costituiscono corrispettivi onerosi regolati in un atto scritto.
- La nozione di prestazione a contenuto patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986 opera come clausola residuale e si applica agli atti onerosi non espressamente previsti altrove, includendo anche somme aventi funzione indennitaria o risarcitoria se formalizzate in un accordo patrimoniale.
- La distinzione civilistica tra indennità e risarcimento non è निर्णisiva sul piano fiscale quando la norma tributaria tassa indifferentemente le prestazioni patrimoniali onerose e non prevede una speciale esclusione per una delle due categorie.
- L’indennità da occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione non è assimilabile a un canone di locazione, perché deriva da un provvedimento autoritativo legittimo e non da un rapporto sinallagmatico di godimento del bene.
- Le esenzioni fiscali previste per gli atti espropriativi in favore dello Stato devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono, salvo espressa previsione, a enti diversi dallo Stato-persona, anche se operanti per conto della pubblica amministrazione.
- Nel processo civile e tributario, la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la condanna alle spese per soccombenza integrale non è censurabile in cassazione per il solo mancato esercizio di tale facoltà, salvo specifiche violazioni sui parametri di liquidazione.
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