Sentenza del 30/01/2018 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Notifica a mezzo pec - Requisiti documento informatico - Firma digitale - Nullità della notifica - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notifica a mezzo PEC fosse nulla perché i documenti erano stati trasmessi in formato PDF anziché mediante file con estensione .p7m e perché l’atto notificato non recava una firma digitale valida. La contestazione riguardava quindi i requisiti formali del documento informatico e della notificazione telematica.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La notifica telematica è stata considerata rituale anche se i documenti erano allegati in formato PDF, non essendo previsto l’obbligo esclusivo del formato .p7m. Inoltre, l’assenza di firma digitale sull’atto non determina automaticamente la nullità quando non vi sia assoluta incertezza sul contenuto dell’atto o sulla provenienza della trasmissione. La notifica ha comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo al destinatario di conoscere l’atto e di difendersi.
Norme richiamate
Normativa sulla notificazione telematica e sui documenti informatici
La disciplina non impone in via esclusiva l’utilizzo del formato .p7m; il formato PDF può essere idoneo, purché siano garantite l’identificabilità dell’atto, la provenienza della trasmissione e la possibilità per il destinatario di conoscerne il contenuto.
Principio del raggiungimento dello scopo della notificazione
La nullità della notifica non deve essere dichiarata quando l’atto ha comunque raggiunto la sua finalità, ossia è pervenuto al destinatario consentendogli di conoscerlo e di esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- La trasmissione di un atto via PEC non è invalida per il solo fatto che l’allegato abbia estensione PDF invece di .p7m, se il contenuto è leggibile e la provenienza è verificabile.
- L’assenza o l’irregolarità della firma digitale non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se abbia creato una concreta incertezza sull’autore, sul contenuto o sull’autenticità dell’atto.
- Le irregolarità formali della notificazione assumono rilievo solo quando compromettono effettivamente la conoscibilità dell’atto o il diritto di difesa del destinatario.
- Se il destinatario ha ricevuto l’atto, ne ha compreso il contenuto e ha potuto contestarlo, il principio del raggiungimento dello scopo tende a escludere la dichiarazione di nullità.
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