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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10962/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che confermava gli arresti domiciliari disposti per il reato di detenzione di arma (revolver Glisenti calibro 10.4 senza numero di matricola) trovata smontata in una pertinenza dell'abitazione. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione dell'ordinanza, sostenendo che il Tribunale aveva trascurato la risalente datazione dell'arma (fabbricata nel 1920) che ne avrebbe escluso l'idoneità offensiva e criticando l'argomentazione sul pericolo di reiterazione delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che, sulla base degli accertamenti tecnici e delle modalità di occultamento (arma smontata e riposta in buste di plastica all'interno di un portatelevisore), sussistono gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari per il rischio di reiterazione. La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la natura pericolosa di un'arma non viene meno per la sola antichità o per una temporanea inefficienza, poiché è possibile il ripristino con pezzi di ricambio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per imporre al ricorrente il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile e manifestamente infondato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano)

    Principio interpretativo secondo cui l'antichità o la temporanea non funzionamento di un'arma non escludono la sua pericolosità se è possibile ripristinarne il funzionamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia)

    Ulteriore conferma del principio che la contingency di inefficienza non annulla il pericolo insito nel possesso di un'arma recuperabile o riparabile.

Massime di principio

  • La mera antichità di un'arma non è di per sé sufficiente a escluderne l'idoneità offensiva: è decisivo l'accertamento tecnico sulla possibilità di impiego o di ripristino.
  • Le modalità di detenzione e occultamento (arma smontata, riposta in buste e in una pertinenza dell'abitazione) sono elementi rilevanti per valutare il rischio di reiterazione e la sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Per impugnare con successo misure cautelari per detenzione di arma, il ricorrente deve fornire elementi concreti e probanti contrari alla valutazione del giudice (perizia tecnica favorevole, prova dell'irrecuperabilità o dell'ineffettiva pericolosità), non limitarsi ad asserzioni generiche sulla datazione.
  • Ricorsi che si limitano a critiche assertive della motivazione senza apportare nuovi elementi probatori sono a rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è manifestamente infondato.

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