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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20438/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorreva per revocazione di una precedente sentenza di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della CTR di Roma, la quale aveva confermato il diniego della riduzione ICI per l'anno 2004 su un immobile asseritamente inagibile. Secondo la ricorrente, la sentenza da revocare era fondata su un errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente supposto l'insussistenza della prova della conoscenza, da parte del Comune, dello stato di inagibilità dell'immobile, mentre dagli atti e dal dibattito processuale emergeva che il Comune contestava soprattutto il mancato rispetto degli adempimenti procedurali (perizia o dichiarazione sostitutiva) e non la prova dell'inagibilità in sé. La società richiamava anche una diversa sentenza di Cassazione, resa su annualità successive e su documentazione sovrapponibile, che aveva accolto un ricorso analogo. In sede di legittimità, la Corte ha però rilevato che i motivi originari di ricorso vertevano sulla pretesa sufficienza della conoscenza del Comune desumibile da concessione edilizia, dichiarazione di inizio lavori e altri atti, nonché sull'omesso esame di fatti decisivi e sulla mancata considerazione della condotta del Comune negli anni precedenti. La revocazione è stata dunque proposta per asserita falsa percezione del contenuto degli atti, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse in realtà di una censura rivolta a contestare l'apprezzamento giuridico e probatorio compiuto nella precedente decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che non ricorre errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito sia stato oggetto di discussione e di specifica valutazione nella sentenza revocanda; nel caso concreto, la conoscenza del Comune sullo stato dell'immobile costituiva proprio il punto controverso deciso dalla Corte, sicché la doglianza mirava in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito. È stata ritenuta inammissibile anche la deduzione di giudicato esterno, perché riferita a diverse annualità d'imposta e a un fatto non avente efficacia espansiva generale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1

    La riduzione ICI per immobile inagibile/inabitabile richiede che la condizione sia accertabile dall'ente locale o autocertificata dal contribuente; se la conoscenza del Comune non è provata, l'agevolazione non spetta.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato dai motivi originari di ricorso per dedotta violazione di legge in relazione alla disciplina ICI e ai principi di collaborazione e buon andamento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma, il vizio motivazionale è censurabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della novella dell'art. 360 c.p.c., n. 5, secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo quando manchi o sia meramente apparente, o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto o documento che non sia stato oggetto di controversia e di decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per distinguere il fatto da provare dal fatto probatorio rilevante ai fini dell'errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio è configurabile solo quando la supposizione di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo derivi da una vera svista percettiva su un dato oggettivo (documento, atto, dichiarazione), non quando il fatto sia stato discusso e valutato dal giudice.
  • Se il punto controverso è stato oggetto di specifica pronuncia, l'eventuale errore sulla sua ricostruzione è errore di giudizio e non errore revocatorio.
  • In materia di ICI, la riduzione per immobile inagibile/inabitabile presuppone che la condizione sia nota o conoscibile dall'ente secondo le modalità previste dalla legge o mediante idonea documentazione del contribuente; il mero avvio di lavori o il rilascio di titoli edilizi non prova di per sé la totale inagibilità.
  • Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente il sindacato sulla motivazione solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non per contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • Il giudicato esterno non può essere esteso automaticamente a annualità d'imposta diverse quando il fatto costitutivo abbia natura variabile e non sia tendenzialmente permanente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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