Sentenza del 13/07/2017 n. 3142 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Costi di sponsorizzazione - Correlata redditività - Inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei costi di sponsorizzazione. È stata contestata la pretesa di subordinare la deduzione alla dimostrazione di una redditività effettivamente conseguita grazie alla sponsorizzazione. Secondo il principio richiamato, l'inerenza deve essere valutata in senso ampio, verificando il collegamento potenziale del costo con l'attività d'impresa e non la produzione di un ritorno economico diretto, immediato e quantificabile.
La decisione
La tesi che ammette la deduzione dei costi di sponsorizzazione soltanto in presenza di una correlata redditività è stata ritenuta illegittima. La pubblicizzazione dell'impresa costituisce infatti un potenziale vantaggio economico, poiché può accrescere la notorietà dell'impresa e favorire l'incremento dell'attività commerciale. Il testo non indica il dispositivo concreto né gli importi eventualmente riconosciuti, ma il principio è favorevole al contribuente sulla deducibilità dei costi inerenti.
Norme richiamate
IRES
I costi di sponsorizzazione possono essere dedotti quando risultano inerenti all'attività d'impresa; non è necessario dimostrare che abbiano prodotto una redditività specifica o immediata.
Principio di inerenza dei costi
L'inerenza va valutata in senso ampio, considerando l'idoneità potenziale della spesa a procurare un vantaggio economico all'impresa, senza richiedere una corrispondenza diretta tra costo sostenuto e ricavi conseguiti.
Massime di principio
- La deducibilità di una spesa promozionale non può essere subordinata alla prova di un incremento immediato e misurabile dei ricavi derivante esclusivamente da quella spesa.
- Per dimostrare l'inerenza della sponsorizzazione è sufficiente documentare il collegamento con l'attività commerciale e la sua funzione pubblicitaria o promozionale.
- L'Amministrazione finanziaria non può valutare l'inerenza sulla base del solo risultato economico ex post, ma deve considerare il potenziale vantaggio per l'impresa al momento del sostenimento del costo.
- Restano necessari la prova dell'effettività della spesa, la sua corretta contabilizzazione, la congruità rispetto all'attività svolta e l'assenza di elementi che evidenzino finalità estranee all'impresa.
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