Cassazione Penale, Sentenza n. 4781/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna le ordinanze del giudice dell'esecuzione che hanno riconosciuto la continuazione tra due condanne (Pretura di Fondi 10/06/1998 e Tribunale di Terracina 24/02/2006) e hanno rideterminato la pena complessiva. I profili dedotti sono: (1) violazione dell'art. 669 c.p.p. per mancato riconoscimento della identità del fatto (o comunque parziale sovrapposizione) con conseguente applicazione del ne bis in idem e revoca della pena più grave; (2) violazione dell'art. 671, comma 2, c.p.p. e del divieto di reformatio in peius, perché la pena determinata (2 anni e 15 giorni nella prima ordinanza, poi corretta) eccedeva la somma delle pene inflitte; (3) illegittimo aumento della pena per la contravvenzione satellite (da 4 mesi nella sentenza di cognizione a 8 mesi nella determinazione del giudice dell'esecuzione). Con il secondo ricorso si ripropone il primo e il terzo motivo in relazione alla ordinanza correttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato che non sussiste identità del fatto ai sensi dell'art. 669 c.p.p.: la prosecuzione dell'occupazione dopo la prima condanna, con esecuzione di nuove opere, integra una nuova fattispecie e legittima il riconoscimento della continuazione. Tuttavia la Corte ha annullato in parte le ordinanze limitatamente alla determinazione della pena detentiva, perché il giudice dell'esecuzione ha raddoppiato illegittimamente la pena per la contravvenzione satellite (da 4 a 8 mesi), violando il principio che impedisce di aumentare gli incrementi rispetto a quanto fissato irrevocabilmente dal giudice di cognizione. Sul punto ha richiamato il rispetto del limite di cui all'art. 671, comma 2, c.p.p. e dei limiti di aumentabilità previsti dall'art. 81 c.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Per tali ragioni la Corte annulla parzialmente le ordinanze e rinvia per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione di Roma in diversa composizione per rideterminare la pena in conformità ai principi esposti; respinge gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica in tutti gli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona; la mera identità della sola condotta non è sufficiente. Nel caso di occupazione di immobili la prosecuzione dopo condanna può costituire nuovo reato e quindi giustificare la continuazione.
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto
Il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena unica per la continuazione senza superare la somma delle pene inflitte nelle singole sentenze; la Corte ha accolto la correzione operata dal giudice laddove ha ridotto la pena complessiva, ma ha censurato l'illegittimo aumento della frazione relativa alla contravvenzione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La Corte richiama il limite del triplo della pena base come vincolo nell'aumento della pena secondo i criteri del codice penale; tale limite deve essere rispettato anche nella determinazione della pena per la continuazione.
d.lgs. n. 490/1999, art. 163
Norma richiamata relativamente agli interventi sui beni vincolati: la realizzazione di nuove opere in violazione di tale norma è stata considerata elemento che dimostra la prosecuzione e il carattere nuovo della condotta.
Massime di principio
- L'identità del fatto ai fini del ne bis in idem è una nozione stringente: serve corrispondenza in tutti gli elementi essenziali del reato (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona; la sola sovrapposizione di condotte non basta.
- La prosecuzione di un'occupazione dopo una condanna può integrare un nuovo illecito e legittimare il riconoscimento della continuazione tra reati distinti, specialmente se sono eseguite nuove opere o sono intervenuti nuovi effetti materiali.
- Nella determinazione della pena unica per la continuazione il giudice dell'esecuzione non può superare la somma delle pene inflitte con le singole sentenze (art. 671, comma 2 c.p.p.) e deve rispettare i limiti di aumentabilità stabiliti dal codice penale e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Non è consentito al giudice dell'esecuzione aumentare la misura delle pene 'satellite' oltre quanto fissato irrevocabilmente dal giudice di cognizione; eventuali errori di calcolo o raddoppi illegittimi possono portare all'annullamento parziale con rinvio.
- Se si vuole contestare il riconoscimento della continuazione o la determinazione della pena, occorre focalizzare le censure sugli elementi ricostruttivi della fattispecie (tempistica, nuovi atti esecutivi, effetti materiali) e verificare puntualmente il calcolo delle frazioni di pena rispetto ai limiti normativi.
- In caso di annullamento parziale la causa viene rimessa al giudice dell'esecuzione in diversa composizione per nuovo esame, conformemente alle prescrizioni costituzionali e giurisprudenziali.
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