Sentenza del 19/04/2017 n. 9836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per avere ritenuto valido l'avviso emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni; e omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, con riferimento allo scostamento dei redditi dichiarati rispetto agli studi di settore. L'avviso era stato emesso dopo 41 giorni dall'accesso presso la sede della società e l'Agenzia aveva giustificato l'anticipazione con l'imminente scadenza dei termini per l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la mera indicazione nell'avviso dell'urgenza non è sufficiente: l'emissione prima dei sessanta giorni è legittima solo in presenza di una concreta e particolare ragione di urgenza, riferita allo specifico contribuente e al rapporto tributario, che l'Agenzia deve provare. La sola imminente scadenza del termine per l'accertamento non costituisce, di regola, una ragione valida, salvo che l'Ufficio dimostri che essa sia dipesa da circostanze oggettive non imputabili a incuria, negligenza o inefficienza dell'Amministrazione. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio del contribuente. L'emissione anticipata dell'avviso determina l'invalidità dell'atto, salvo una particolare e concreta ragione di urgenza, che deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato invocato per contestare l'errata interpretazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 da parte della Commissione tributaria regionale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo relativo alla motivazione e all'esame dei fatti è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del motivo principale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
La deroga al termine dilatorio deve essere giustificata da una "particolare" ragione di urgenza.
Non basta che l'avviso riporti formalmente una motivazione sull'urgenza: occorre che l'urgenza sia effettiva, specifica e idonea a giustificare l'anticipazione dell'atto.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 costituisce una garanzia effettiva del contraddittorio e non un semplice adempimento formale.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è valido solo se l'Amministrazione dimostra una ragione di urgenza concreta, particolare e riferita allo specifico contribuente e procedimento.
- La mera imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento, normalmente riconducibile alla gestione temporale dell'Ufficio, non basta a giustificare l'emissione anticipata.
- L'Agenzia deve provare che l'impossibilità di rispettare il termine sia dipesa da circostanze oggettive estranee alla propria incuria, negligenza o inefficienza.
- In assenza di una prova puntuale dell'urgenza, l'avviso emesso ante tempus è nullo, anche se l'atto indica formalmente le ragioni dell'anticipazione.
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