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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29028/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, in parziale riforma del primo grado e previa applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., ha inflitto a ciascuna la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 260 di multa per il reato di furto pluriaggravato. I motivi di ricorso includevano: 1) nullità per violazione del diritto di difesa per celebrazione dell'udienza in forma camerale non partecipata nonostante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata Halilovic; censura di incostituzionalità dell'art. 23 del d.l. 9/11/2020 n.149 rispetto all'art. 24 Cost.; 2) violazione dell'art. 110 cod. pen., sostenendo che la condotta della Halilovic (essersi data alla fuga) non prova la partecipazione al reato; 3) violazione di legge per insussistenza del fatto, contestando la prova che l'Ahmetovic si sia impossessata del denaro sottratto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149, ritenendo giustificata dalla gravità dell'emergenza sanitaria la disciplina del rito camerale non partecipato e sottolineando che le parti avevano la possibilità di chiedere la trattazione orale. Ha inoltre ritenuto legittima la decisione della Corte territoriale che, in assenza di richiesta di trattazione orale, ha ritenuto non rilevante l'impedimento prospettato. Quanto ai restanti motivi, la Cassazione li ha giudicati infondati: la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta congrua nel ritenere la partecipazione di Halilovic (presenza al luogo del fatto, fuga e minacce al testimone, idonee a rivelare adesione e supporto morale), e adeguata nella ricostruzione dell'impossessamento del denaro, anche per il fatto che le imputate avrebbero consegnato a un complice parte della refurtiva. I ricorsi sono stati quindi rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Norma applicata dalla Corte d'Appello per la rideterminazione della pena; la Cassazione non ha sindacato l'applicazione nel merito, limitandosi a considerare congrua la decisione di merito.

  • art. 110, cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza consente di desumere il concorso anche dalla presenza e da comportamenti (fuga, minacce) che evidenziano adesione e supporto all'autore materiale.

  • art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    La norma emergenziale che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata è stata ritenuta compatibile con l'art. 24 Cost. alla luce dell'emergenza sanitaria; la Corte ha sottolineato l'alternativa data alle parti di richiedere la trattazione orale, giustificando la forma cartolare per la tutela della salute pubblica.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla difesa per la violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato leso dalla modalità camerale non partecipata prevista dall'emergenza, purché rimanga la possibilità di richiedere la trattazione orale.

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro comparativo: la modalità di udienza camerale non partecipata prevista dal d.l. è stata comparata alla disciplina dell'udienza in Cassazione ex art. 611, che già prevede trattazione cartolare; tale confronto ha rafforzato la valutazione di costituzionalità e legittimità della procedura emergenziale.

Massime di principio

  • La previsione di udienze camerali non partecipate adottata in emergenza sanitaria è generalmente ritenuta compatibile con il diritto di difesa se le parti possono comunque chiedere la trattazione orale entro i termini previsti; l'omessa richiesta di trattazione orale può comportare che un legittimo impedimento non sia ritenuto rilevante.
  • In tema di concorso di persone nel reato, la semplice presenza sul luogo del fatto può integrare partecipazione quando sia dimostrabile che quella presenza ha manifestato adesione o fornito un sostegno, anche morale, all'autore materiale (es. fuga congiunta, minacce al testimone, coordinamento con altri soggetti).
  • La prova dell'impossessamento di denaro può essere dedotta per via indiziaria anche in assenza del recupero della somma, quando risultino circostanze credibili che le imputate abbiano trasferito il denaro a un complice; la valutazione della prova concreta è rimessa al giudice di merito e la Cassazione sindaca la coerenza e la logicità della motivazione, non la valutazione alternativa dei fatti.
  • La Corte di cassazione opera un sindacato limitato sulla motivazione del giudice di merito: non è ammessa una rinnovata valutazione di merito dei fatti, salvo profili di manifesta illogicità, incoerenza o violazione di legge.

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