Cassazione Civile, Ordinanza n. 13255/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento in materia di licenziamento disciplinato dal rito speciale della L. n. 92/2012. Il lavoratore aveva proposto impugnazione contro il licenziamento; il Tribunale aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnazione. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendolo tardivo, perché la sentenza di primo grado risultava comunicata il 15 giugno 2021 e, dunque, il reclamo avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2021, mentre l’appello era stato proposto il 25 novembre 2021. In Cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi e assoluta mancanza di motivazione, oltre a violazione dell’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, dell’art. 327 c.p.c. e degli artt. 132, 136 e 170 c.p.c.; sosteneva che per la decorrenza del termine breve rilevasse solo una comunicazione di cancelleria integrale della sentenza, comprensiva del testo completo, e che mancasse prova della regolare comunicazione, sicché avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte in cui si lamentava l’omesso esame di vicende processuali, chiarendo che tale vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha escluso anche il difetto di motivazione, richiamando il principio del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità. Quanto alla violazione dell’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, ha considerato decisiva l’attestazione della cancelleria del Tribunale di Roma, da cui risultava che il 15 giugno 2021 era stata inviata via PEC ai difensori la comunicazione del deposito della motivazione con allegata la sentenza integrale. Ciò rendeva idonea la comunicazione a far decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre reclamo, con conseguente tardività dell’impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda l’omesso esame di vicende processuali.
art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
La comunicazione integrale della sentenza via cancelleria, comprensiva del testo completo, fa decorrere il termine breve di 30 giorni per il reclamo.
art. 327 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione del termine lungo in difetto di valida comunicazione della sentenza.
artt. 132, 136 e 170 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità/inesistenza della comunicazione di cancelleria e alla prova della stessa.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, in ragione della manifesta infondatezza della censura.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Richiamato per il potere di disporre la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di impugnativa del licenziamento, la comunicazione di cancelleria della sentenza di primo grado che trasmetta alle parti il testo integrale della decisione è idonea a far decorrere il termine breve per proporre reclamo/impugnazione.
- Ai fini del termine breve non è necessario un avviso meramente formale del deposito: ciò che rileva è che la parte riceva il provvedimento completo, in modo da poter conoscere le ragioni della decisione e valutarne l’impugnazione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare l’omesso esame di atti o vicende processuali, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che si risolvono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante; è esclusa la censura per semplice insufficienza della motivazione.
- Quando la tesi del ricorrente è smentita da una certificazione della cancelleria che attesta l’invio del testo integrale della sentenza, la tardività dell’impugnazione può essere affermata sulla base di tale attestazione, con possibile applicazione di misure sanzionatorie per ricorso manifestamente infondato.
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