Cassazione Penale, Sentenza n. 06111/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (Avv. Massimiliano Manzo) avverso la sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado: Cantini era stato riconosciuto colpevole del delitto previsto dall'art. 473 c.p. per detenzione/uso di accessori contraffatti. Le censure dedotte avevano per oggetto: 1) la mancata prova del dolo di concorso e l'illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo (l'imputato avrebbe ignorato la falsità della merce, avendo ricevuto i beni da un fornitore di cui si fidava); 2) l'erronea individuazione della pena base e l'eccessività del trattamento sanzionatorio (quantificato in mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, ridotto per il rito abbreviato); 3) la negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) e la scorretta applicazione dell'art. 133 c.p. nella dosimetria della pena. Il ricorrente ha inoltre dedotto vizio di motivazione rispetto alla valutazione della diligenza e delle dichiarazioni rese in sede di perquisizione.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui risultava reiterativo e, sul merito, ha ritenuto non sindacabile la valutazione della Corte d'Appello circa la sussistenza del dolo di concorso, fondata sui reiterati contatti dell'imputato con la filiera della contraffazione, sulla quantità di accessori contraffatti rinvenuti e sull'assenza di documentazione giustificativa. Ha altresì ritenuto legittima la scelta del giudice di merito circa il diniego delle attenuanti generiche (valutando neutro lo stato di incensuratezza e l'atteggiamento collaborativo in sede di perquisizione) e congrua la determinazione della pena, tenuto conto del minimo edittale e della fascia prossima al minimo; ha osservato inoltre che la critica circa la prescrizione non incide sul rigetto del ricorso, richiamando l'applicazione dell'art. 159, comma 2, c.p. (L.103/2017). Sentenza emessa il 4 febbraio 2026 (motivazione semplificata).
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Ha consentito la trattazione con contraddittorio cartolare della causa davanti alla Corte di Cassazione
art. 473 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in grado di merito; punisce i reati relativi agli accessori di contraffazione e ha costituito il fondamento della condanna
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il dolo di concorso per i contatti ripetuti e la disponibilità della merce contraffatta
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e modalità di rappresentazione dei motivi in cassazione: il ricorso deve esporre i motivi nei termini necessari per la motivazione, requisito richiamato dalla Corte
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha negato il riconoscimento in mancanza di elementi concreti idonei a fondarla (lo stato di incensuratezza e l'atteggiamento collaborativo non sono stati ritenuti sufficienti)
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena nella fascia prossima al minimo edittale e ha ritenuto adeguata la motivazione sintetica richiesta per punizioni non discostatesi significativamente dal minimo
art. 159, comma 2 cod. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 11, lett. a) L. 103/2017)
Norma richiamata per il calcolo della prescrizione applicabile al fatto accertato nel 2017; la Corte ha osservato che la censura relativa alla prescrizione non scalfisce il rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sussistenza del dolo di concorso in reati di contraffazione può essere desunta da elementi fattuali come ripetuti contatti con la filiera illecita, la consistente quantità di materiale contraffatto trovato e l'assenza di documentazione giustificativa: la mera affermazione di non conoscenza della falsità, senza riscontri probatori, è spesso insufficiente.
- La dimostrazione dell'elemento soggettivo non si risolve sulla base della sola diligenza o della buona fede dichiarata dall'imputato; la valutazione giudiziale dell'elemento psicologico è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) richiedono elementi concreti e specifici; lo stato di incensuratezza e un atteggiamento collaborativo non garantiscono automaticamente il loro riconoscimento.
- Nella determinazione della pena, se il trattamento è fissato nel minimo o in una fascia prossima al minimo edittale, la motivazione può essere sintetica purché dia conto della congruità rispetto ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; l'abbattimento per il rito abbreviato va considerato ma non obbliga a motivazioni prolisse quando la scelta resta nella fascia minima.
- Motivi reiterativi o che non affrontano puntualmente la motivazione della Corte territoriale sono spesso dichiarati inammissibili o respinti: è necessario confrontarsi in termini precisi con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata.
- Per questioni temporali come la prescrizione, occorre applicare le disposizioni aggiornate (es. modifiche introdotte dalla L.103/2017) e verificare il momento di consumazione del reato rispetto alle novità normative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05968/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05983/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05986/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05988/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05991/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05992/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →