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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06525/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di banca ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli per avere, secondo l'addebito, giustificato fittiziamente circa otto giornate di assenza nell'anno 2017 mediante un uso indebito della "banca delle ore", con retribuzione percepita senza corrispondente prestazione lavorativa. Il lavoratore sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente invertito l'onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione dell'autorizzazione datoriale all'utilizzo della banca ore, mentre nel licenziamento disciplinare la prova della legittimità del recesso graverebbe sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966 e dell'art. 2697 c.c. Deduceva inoltre omesso esame di un fatto decisivo: la prassi aziendale che avrebbe consentito al superiore gerarchico di autorizzare sistematicamente l'uso della banca ore senza verificare il saldo positivo, nonché la possibilità di utilizzare ore a saldo negativo previo accordo. Invocava anche l'art. 106 del CCNL ABI 31 marzo 2015 e disposizioni interne della banca sulla banca ore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva valutato il materiale probatorio, valorizzando la confessione stragiudiziale del lavoratore, che aveva ammesso nel procedimento disciplinare un uso eccessivo della banca ore per ritardi lavorativi. Ha escluso anche il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la censura mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e non indicava un fatto storico decisivo omesso nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 604/1966

    Nel licenziamento disciplinare il datore di lavoro deve provare il fatto addebitato; tuttavia nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto tramite la confessione stragiudiziale del lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole legali; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 106 CCNL ABI 31 marzo 2015

    La disciplina collettiva richiamata dal ricorrente era invocata per sostenere che l'utilizzo della banca ore sarebbe consentito previa intesa tra lavoratore e datore di lavoro.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare la mera valutazione delle prove e che il vizio motivazionale attiene solo all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione del compendio istruttorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata nel procedimento camerale accelerato; la conformità dell'esito alla proposta ha comportato anche l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile e definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato la condanna equitativa a favore della controparte e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014

    L'omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario decisivo e non la valutazione delle prove o degli elementi istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, la violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non è invece configurabile quando il ricorrente contesti la valutazione, da parte del giudice di merito, delle prove già acquisite.
  • La confessione stragiudiziale resa dal lavoratore nel procedimento disciplinare può essere valorizzata dal giudice di merito come prova dell'inadempimento contestato, anche ai fini della legittimità del licenziamento.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la mancata considerazione di singoli elementi istruttori: occorre l'omissione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e potenzialmente decisivo, indicato dal ricorrente con precisione.
  • Non è ammissibile sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. un motivo che, pur formalmente prospettato come omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
  • Quando il lavoratore deduce prassi aziendali o autorizzazioni interne idonee a giustificare il comportamento contestato, tali circostanze devono essere allegati e provati in modo specifico; in mancanza, restano mere difese non idonee a scalfire l'accertamento dell'inadempimento.
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Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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