Sentenza n. 48/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) del provvedimento prot. 2025-ME-519 del 24.9.2025, pervenuto alla ricorrente il 25.9.2025, con il quale l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha disposto l’aggiudicazione della gara GIG B428AA616B in favore della società Emac S.r.l.; 2) di tutti i verbali di gara, per quanto di interesse; 3) ove occorra, del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, per quanto di interesse; 4) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale che, in tutto o in parte, possa comunque ledere gli interessi legittimi e i diritti della ricorrente. nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e la società Emac S.r.l., con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile all’immediata stipula del contratto, subentrando, in luogo della aggiudicataria, all’immediata fornitura messa a gara; e, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della procedura per la fornitura e installazione di un sistema robotico per la riabilitazione del cammino in favore dell’impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 91, 92 e 101 d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata presentazione leggibile del DGUE e della cauzione provvisoria e contestando la legittimità del soccorso istruttorio. Ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, la violazione dei principi e delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, del disciplinare e del capitolato, nonché delle norme tecniche EN 60601-1-6 e EN 62366-1, censurando i punteggi attribuiti alle offerte per i sottocriteri relativi alle caratteristiche tecniche e alla facilità di giudizio e calibrazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso per le vicende sopravvenute e il tempo trascorso.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Poiché l’Amministrazione e l’aggiudicataria si sono opposte alla compensazione delle spese, il Collegio ha svolto una delibazione sommaria della soccombenza virtuale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che DGUE e cauzione provvisoria erano stati depositati nel formato previsto, sebbene difficilmente leggibili per problemi del sistema informatico; il soccorso istruttorio aveva consentito di depositare nuovamente la medesima documentazione, senza alterazioni rispetto ai documenti originari, sicché la sua attivazione era corretta. Ha ritenuto non superata la prova di resistenza sul secondo motivo: anche attribuendo alla ricorrente il punteggio massimo nei due sottocriteri contestati, il suo punteggio sarebbe aumentato di 10 punti, ma sarebbe rimasta seconda con uno svantaggio di 9,3 punti rispetto all’aggiudicataria, il cui distacco iniziale era di 19,3 punti. Le censure sui punteggi non avrebbero quindi potuto procurarle un’utilità concreta, quale l’aggiudicazione o la rinnovazione della gara. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese, liquidate in 3.000 euro per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse al giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel quadro della decisione e della regolazione delle spese.
art. 91 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; il motivo non è stato accolto nella valutazione di soccombenza virtuale.
artt. 91, 92 e 101 d.lgs. n. 36/2023
Invocati dalla ricorrente in materia di documentazione di gara e soccorso istruttorio; il Collegio ha ritenuto legittima la regolarizzazione di documenti già presentati ma illeggibili per difficoltà del sistema informatico.
artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle contestazioni sulla valutazione delle offerte; le relative doglianze sono state ritenute comunque inidonee a superare la prova di resistenza.
art. 100 c.p.c.
Richiamato quanto alla necessità di un interesse concreto e attuale, verificabile anche d’ufficio, e della prova che l’annullamento possa procurare un’effettiva utilità al concorrente.
Massime di principio
- Il ricorso contro l’aggiudicazione di una gara è improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione; in caso di contestazione delle spese, il giudice può procedere a una delibazione sommaria della soccombenza virtuale.
- Il soccorso istruttorio è legittimo quando la documentazione richiesta dalla lex specialis sia stata effettivamente depositata entro il termine, ma risulti difficilmente leggibile per problemi tecnici del sistema informatico, purché la successiva produzione consenta di acquisire gli stessi documenti senza alterarne il contenuto originario.
- Nelle controversie sull’aggiudicazione, la contestazione dei punteggi richiede la prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare che, anche considerando il miglior risultato concretamente conseguibile mediante l’accoglimento delle censure, potrebbe ottenere un’utilità effettiva, quale l’aggiudicazione o la rinnovazione della gara.
- La prova di resistenza non è superata quando, anche attribuendo al ricorrente il punteggio massimo nei criteri contestati, permanga un divario positivo in favore dell’aggiudicatario tale da escludere la possibilità di conseguire l’aggiudicazione.
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