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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 86 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - omessa sospensione ex a. 295 C.p.c. - motivo d'appello - non sussiste - sospensione - natura facoltativa - è tale. Processo tributario - sentenza - motivazione - richiamo a precedente di merito - è ammissibile - primato della celerità e dell'efficienza decisionale - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio sosteneva che il giudizio tributario avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., poiché era pendente un’altra controversia ritenuta pregiudiziale. Contestava inoltre la motivazione della sentenza, ritenendola illegittimamente fondata sul semplice richiamo a un precedente di merito.

La decisione

Il gravame è stato respinto. La mancata sospensione non costituisce motivo di appello quando, come nel caso esaminato, la controversia pregiudicante è pendente in appello e non ricorrono i presupposti per la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c.; trova invece applicazione l’art. 337 c.p.c., che prevede una sospensione facoltativa. Tale facoltà opera, in particolare, quando una parte invoca una sentenza non definitiva a sé favorevole, circostanza non verificatasi perché la sentenza pregiudicante era sfavorevole all’Ufficio. È stata inoltre ritenuta ammissibile la motivazione per relationem mediante richiamo a precedenti conformi, anche di merito, purché il precedente richiamato sia parte integrante del ragionamento decisorio.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    Sospensione necessaria del processo

    Nel processo tributario non può essere invocato automaticamente per ottenere la sospensione quando la causa pregiudicante è pendente in appello; in tale situazione opera il regime dell’art. 337 c.p.c.

  • Art. 337 c.p.c.

    Sospensione facoltativa in caso di impugnazione della sentenza

    La sospensione è discrezionale e non obbligatoria quando è impugnata la sentenza resa nella causa pregiudicante. La relativa facoltà assume rilievo soprattutto quando una parte invoca una decisione non definitiva favorevole.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza può consistere anche nel riferimento a precedenti conformi

    La motivazione per relationem è ammissibile anche mediante richiamo a precedenti di merito, non soltanto di legittimità, purché il precedente sia specificamente pertinente e costituisca parte integrante della decisione.

Massime di principio

  • La mancata sospensione di un giudizio tributario non è automaticamente censurabile in appello: occorre distinguere tra sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
  • Quando la sentenza della causa pregiudicante è stata impugnata, il giudice conserva un potere discrezionale di sospensione e deve valutare concretamente l’opportunità di attendere l’esito dell’altra causa.
  • La parte che invoca la sospensione deve dimostrare una concreta relazione di pregiudizialità e, nel caso dell’art. 337 c.p.c., non può fondarsi automaticamente su una decisione non definitiva a sé sfavorevole.
  • Una sentenza può essere motivata richiamando precedenti conformi anche di merito, purché il richiamo non sia meramente apparente e consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • Il richiamo a precedenti pertinenti è compatibile con i principi di celerità ed efficienza del processo, ma non esonera il giudice dall’indicare il percorso logico e giuridico seguito.

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