Cassazione Civile, Ordinanza n. 32743/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore di una parte del giudizio presupposto, assistita dall’avvocato ricorrente. In sede di merito il Tribunale aveva ritenuto: a) tardiva l’istanza di liquidazione del compenso del difensore, proposta dopo la definizione della causa presupposta; b) inidonea la documentazione prodotta, perché non accompagnata dall’istanza di ammissione al beneficio presentata al Consiglio dell’Ordine; c) conseguentemente legittima la revoca del beneficio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 per non avere il giudice attivato i poteri integrativi istruttori e per avere considerato tardiva la produzione documentale; violazione degli artt. 79 e 136 del d.P.R. n. 115/2002 sulla revoca del beneficio; violazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002 per avere ritenuto inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso presentata dopo la chiusura del giudizio presupposto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che nel procedimento di opposizione relativo al patrocinio a spese dello Stato il giudice non può applicare in modo rigido le preclusioni istruttorie né considerare tardiva la produzione dell’istanza di ammissione o della documentazione correlata, dovendo invece decidere causa cognita e potendo acquisire gli atti del procedimento presupposto. Ha inoltre ribadito che l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede decadenze per il difensore che depositi l’istanza di liquidazione dopo la chiusura della fase cui essa inerisce, essendo la norma volta solo ad auspicare la contestualità della liquidazione. Per effetto dell’accoglimento, l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato per il procedimento di opposizione e per i poteri istruttori del giudice, che non possono essere compressi da una lettura rigidamente preclusiva.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
La locuzione "può" è intesa come potere-dovere del giudice di acquisire atti, documenti e informazioni necessari a decidere causa cognita, anche oltre le allegazioni delle parti.
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla disciplina della revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 83 d.P.R. n. 115/2002
Non introduce una decadenza per il difensore che presenti l’istanza di liquidazione dopo la chiusura della fase processuale; la previsione ha funzione acceleratoria e raccomanda la contestualità della liquidazione.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione ai presupposti e alle ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve rispettare il limite della domanda, ma può e deve verificare la liquidazione secondo i criteri legali.
art. 702-bis c.p.c.
Nel rito sommario non è prevista una sanzione processuale per la mancata specifica indicazione o allegazione dei documenti nel primo atto, essendo ammissibili produzioni successive fino alla decisione.
art. 702-ter c.p.c.
È il momento sino al quale sono ammissibili produzioni documentali nel procedimento sommario di cognizione.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il ricorso per liquidazione dei compensi non è un mezzo di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude un’applicazione meccanica e rigida dell’onere della prova quando la disciplina speciale attribuisce al giudice poteri istruttori integrativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato il giudice ha il potere-dovere di acquisire gli atti e i documenti del procedimento presupposto, dovendo decidere sulla base di un quadro istruttorio completo e non con mera applicazione formale dell’onere della prova.
- La produzione documentale nel procedimento di opposizione non è soggetta a una preclusione rigida paragonabile a quella del rito ordinario: documenti e istanze rilevanti possono essere depositati anche nella fase oppositiva, sino alla decisione.
- L’istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è tardiva per il solo fatto di essere presentata dopo la chiusura della fase processuale cui si riferisce; l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 ha natura acceleratoria e non decadenziale.
- Quando sia stata emessa un’ammissione provvisoria al patrocinio, il giudice non può ignorare la presunzione dell’esistenza della relativa istanza e limitarsi a negare il beneficio per la sola mancata produzione iniziale di quel documento, se la documentazione successivamente depositata consente la verifica dei presupposti.
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