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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24726/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello di Maini è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello per il mancato deposito, a pena d'inammissibilità, della procura e dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha invece dedotto che la procura e l'elezione di domicilio erano state regolarmente depositate tre volte (due invii PEC del 1 giugno 2023 alle ore 10:36 e 11:01 e un deposito cartaceo in cancelleria a Piacenza) e ha impugnato l'ordinanza per errore in procedendo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato, dall'esame diretto del fascicolo processuale, che il deposito della procura difensiva e dell'elezione di domicilio era effettivamente avvenuto e che la Corte di appello non se n'era accorta per una svista. Ha inoltre osservato che, sebbene il procedimento fosse stato fissato in udienza pubblica anziché essere convertito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., tale profilo è irrilevante per la decisione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; se il deposito è effettivamente avvenuto, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per tale motivo.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità di conversione della procedura in camerale non partecipata quando si tratta di ricorso avverso declaratoria di inammissibilità non emessa in dibattimento; tale conversione è una misura procedurale che può essere richiesta ma non è sempre determinante se la questione sostanziale (esistenza del deposito) è risolvibile dal fascicolo.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente di censurare l'error in procedendo; in presenza di tale censura la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la fondatezza della censura.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi relativi alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione; quando la censura è limitata alla motivazione l'accesso diretto agli atti può essere precluso, ma non quando è dedotto un errore in procedendo che impone verifica fattuale.

Massime di principio

  • Se un'appello è dichiarato inammissibile per mancato deposito di procura o elezione di domicilio, verificare immediatamente il fascicolo e le ricevute PEC: depositi elettronici e cartacei con data/ora comprovata possono rendere infondata la declaratoria di inammissibilità.
  • Quando si contesta un errore procedurale (error in procedendo) inerente l'ammissione dell'impugnazione, la Corte di cassazione può esaminare i fatti e gli atti per accertare la verità materiale, quindi è utile dedurre espressamente tale motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c).
  • Conservare e documentare sempre le ricevute PEC e le attestazioni di deposito in cancelleria; allegare o indicare nel gravame le evidenze temporali (timestamp) facilita la difesa contro contestazioni di mancato deposito.
  • La mancata conversione della trattazione in camerale ai sensi dell'art. 611 può essere rilevata, ma spesso è un vizio formale non decisivo se la questione sostanziale è risolvibile mediante esame degli atti.
  • Se la Corte di appello non rileva un deposito documentato, conviene proporre ricorso per cassazione motivando l'errore in procedendo e richiedendo l'accesso alla verifica del fascicolo processuale.
  • Quando la prova del deposito è già nel fascicolo e la Corte d'appello ha errato, la Cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio e disporre la celebrazione del giudizio di merito da parte della Corte di appello competente.

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