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Ordinanza

Ordinanza n. 916/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 198 del 2025.

Giustizia amministrativa202502788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato alla ricorrente di depositare nel fascicolo la documentazione attestante la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, entro 15 giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 per la prosecuzione del giudizio.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 198 del 2025, della quale è chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro. Il Ministero dell'istruzione e del merito non si è costituito. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la documentazione comprovante la notificazione della sentenza da eseguire, presso la sede reale dell'amministrazione, né il conseguente decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché tale adempimento incide sull'ammissibilità del ricorso, il Collegio ha dato avviso alla parte ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha ritenuto necessario acquisire la relativa documentazione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La notificazione della sentenza da eseguire presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine previsto dalla disposizione costituiscono adempimenti rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve avvisare la parte della questione rilevata d'ufficio rilevante ai fini della decisione, consentendole di interloquire mediante il deposito della documentazione necessaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la parte ricorrente deve comprovare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; la mancata prova di tali adempimenti incide sull'ammissibilità del ricorso.
  • Quando rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità o la decisione del ricorso, il giudice amministrativo deve darne preventivo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e può assegnare un termine per il deposito della documentazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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